Corte costituzionale

Ordinanza n. 197/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1981 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo

1981 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso

proposto da Russo Anna Maria ved. Iammarino, iscritta al n. 459 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 227 del 19 agosto 1981.

Visto l'atto di costituzione di Russo Anna Maria ved. Iammarino,

rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rizzacasa;

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 marzo 1981 il tribunale

amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale -

in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 3 della legge

8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non comprende tra le categorie

dei superstiti del dipendente iscritti all'INADEL, aventi diritto

all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, i genitori

nullatenenti, inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e

conviventi a carico dell'iscritto.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 110 del 1981, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 3 della

legge n. 152 del 1968, appunto nella parte in cui non comprende tra le

categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di

servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza

indicato dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori

ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico

dell'iscritto.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe del tribunale amministrativo

regionale del Lazio, dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152

(Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti

locali), la cui illegittimità costituzionale, nella parte in cui non

comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità

premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di

precedenza indicato dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646,

i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti

ed a carico dell'iscritto, è stata già dichiarata dalla Corte

costituzionale con sentenza n. 110 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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