Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/1990

Altra decisione · depositata il 12/04/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 462/1983
  • art. 10legge 462/1983
  • art. 14legge 9/1982

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 2, del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli articoli

10 e 14 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con

modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di

sfratti, nonché disposizioni precedurali per l'edilizia agevolata),

convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 luglio 1988 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Guendalini Decimo e la s.r.l. EDAM,

iscritta al n. 495 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 16 gennaio 1989 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra De Luigi Costa Elisa e Premoli

Gianstefano ed altra, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1989

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con due identiche ordinanze del 9 luglio 1988 e del

16 gennaio 1989, emesse nel corso di procedimenti di nuova fissazione

dei provvedimenti di rilascio di abitazione per finita locazione, il

Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

numero 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito,

con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte

in cui collega la cessazione del meccanismo di graduazione previsto

per l'esecuzione degli sfratti dalla legge n. 94 del 1982, alla data

di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984;

che il giudice a quo osserva come, per effetto della denunciata

normativa, l'esecuzione venga rinviata soltanto per i contratti

scaduti da più anni e non per quelli conclusi più di recente, di

modo che fattispecie asseritamente identiche, in quanto

caratterizzate dall'esecutività definitiva, vengono diversamente

disciplinate in base all'unico elemento della più o meno remota

scadenza;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

che ha concluso per l'infondatezza e l'inammissibilità della

questione rispettivamente in ragione della non identità delle

situazioni poste a confronto e della sopravvenuta normativa;

Considerato che le questioni, per la loro identità, vanno

trattate congiuntamente;

che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per i Comuni ad

alta tensione abitativa e, segnatamente, per quello di Milano, è

stata sospesa in virtù del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26,

convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108 e,

successivamente, per effetto del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.

551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n.

61;

che, pertanto, s'impone la restituzione degli atti al giudice a

quo perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della

sopravvenuta normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di

Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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