Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 832/1986
  • art. 1legge 832/1986

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di

contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello

di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,

promosso con ordinanza emessa il 24 agosto 1988 dal Pretore di Albano

Laziale nel procedimento civile vertente tra Torricella Bruno e

Marchegiani Rosa, iscritta al n. 741 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel procedimento civile promosso da Torricella

Bruno, conduttore di un immobile destinato ad agenzia, contro la

locatrice Marchegiani Rosa, diretto ad ottenere la determinazione

della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, il

Pretore di Albano Laziale, con ordinanza del 24 agosto 1988 (R.O. n.

741 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito

nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli

artt. 42 e 3 della Costituzione in quanto, imponendosi al locatore,

che intenda recedere dalla locazione, la corresponsione in modo

automatico di una indennità commisurata al canone offerto dal

locatario o, in difetto di offerta, al canone di mercato e sganciata

completamente dall'avviamento commerciale, si costituisce una specie

di premio o di buonuscita ingiustificata, si impone al locatore non

abbiente un rinnovo forzato della locazione e si crea una

irragionevole disparità di trattamento tra locatori abbienti e non

abbienti.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (ordinanze n. 115

e n. 116 del 1989) la questione manifestamente infondata;

che non sono addotti motivi o ragioni nuove e diverse che

possono fondare un mutamento della decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832

(Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili

adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella

legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Albano Laziale con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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