Corte costituzionale

Ordinanza n. 195/1976

Altra decisione · depositata il 28/07/1976 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

14 agosto 1974, n. 355 (conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge

24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello

Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), promosso con

ordinanza emessa il 29 novembre 1974 dal pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Sada Germano e la Cassa di Risparmio

di Torino ed altro, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile

1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,

in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge 14 agosto 1974, n. 355, nella parte in cui

dispone che, ai fini della applicazione della nuova disciplina del

trattamento preferenziale di quiescenza a favore degli ex combattenti

previsto dalla citata legge, innovativa rispetto alla legge n. 336 del

1970, dovevano essere confermate le domande di collocamento a riposo

presentate fra il 30 giugno e l'8 luglio 1974, mentre l'operatività

delle domande presentate in precedenza sarebbe rimasta invece

indipendente da tale condizione, salvo ritiro di domanda da parte

dell'interessato.

Considerato che nel giudizio principale è controverso il

trattamento giuridico applicabile al caso di specie;

che nell'ordinanza di rinvio manca qualsiasi motivazione circa la

necessaria pregiudizialità della questione sollevata in relazione alla

definizione del giudizio principale;

che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il giudizio al

riguardo è di stretta competenza del giudice a quo;

che pertanto si rende necessario rinviare gli atti al giudice

stesso perché proceda al giudizio di rilevanza, a norma dell'art. 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87, tenuto espressamente conto della

puntuale situazione di fatto e di diritto individuale nel giudizio

principale, in relazione alla applicabilità della normativa

denunciata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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