Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/2000 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 549/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 26, 27

e 34, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza

emessa il 12 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio - Sezione II-bis, sul ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio

di Bolzano S.p.a. contro l'Ente poste italiane ed altri, iscritta al

n. 886 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 51 dell'anno

1998.

Visto l'atto di costituzione delle Poste italiane S.p.a. nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Concetta Marrari, Mario Caldarera ed Emiliano

Amato per le Poste italiane S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe

Albenzio per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel - corso di un giudizio per l'annullamento della

delibera n. 14 del 1996, con la quale il consiglio di amministrazione

dell'Ente poste italiane aveva determinato le nuove tariffe di

spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale - il

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del

12 marzo 1998 (r.o. n. 886 del 1998), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 26, 27 e 34, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica), per violazione degli artt. 3, 9, primo comma, e 21

della Costituzione;

che il giudice rimettente censura "l'intrinseca

irragionevolezza" della disciplina contenuta nelle disposizioni

denunciate, a causa della discriminazione operata tra le

pubblicazioni di cui ai commi 26 e 27 dell'art. 2, che vengono a

godere di nuovi benefici tariffari su di una base di costi già

"abbattuta" da benefici previgenti, indirettamente reintrodotti, e le

pubblicazioni ricadenti nel cosiddetto regime libero, per le quali

nessuno di tali benefici viene previsto;

che ne risulterebbero penalizzate, secondo l'ordinanza,

numerosissime pubblicazioni edite a cura di banche, ordini e

rappresentanze di categorie professionali e lavorative, o altri

privati imprenditori, "intenzionati a diffondere gratuitamente

informazioni di interesse per il settore di appartenenza, e quindi di

carattere tecnico, scientifico, culturale, economico e così via", ma

che proprio per l'assenza di abbonamenti stipulati a titolo oneroso

non possono beneficiare - a differenza di quelle contemplate dal

comma 26 - delle agevolazioni postali ivi previste, con un notevole

aggravio dei costi; aggravio che sarebbe stato riconosciuto dalla

stessa più recente legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), che ha, infatti, avvertito

l'esigenza di ridisciplinare la materia;

che a censure non dissimili - sempre secondo il Tribunale

amministrativo regionale rimettente - si presterebbe la disciplina

prevista per il cosiddetto regime libero, se posta a raffronto con il

fortissimo beneficio (75% di riduzione della tariffa già scontata)

previsto dal comma 27 sia "per il bollettino parrocchiale a carattere

postulatorio che per la ricca fondazione, mentre su istituti bancari,

ordini professionali e piccole case editrici" ricadono "maggiorazioni

superiori al 200% rispetto al passato, per l'invio di pubblicazioni

di contenuto non dissimile, in molti casi", da quello di cui alle

pubblicazioni che godono delle agevolazioni in questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata

inammissibile ed infondata;

che si è costituita in giudizio la Società poste italiane,

chiedendo che la questione venga disattesa in quanto irrilevante e

manifestamente infondata;

che, con memorie illustrative depositate in prossimità

dell'udienza, sia la Società poste italiane che l'Avvocatura dello

Stato hanno, argomentatamente, ribadito le conclusioni in precedenza

rassegnate.

Considerato, quanto alla denunciata violazione dell'art. 3 della

Costituzione, che, in base alla giurisprudenza di questa Corte,

l'estensione di agevolazioni a categorie di soggetti non contemplate

dalla disciplina di favore può ritenersi costituzionalmente

necessitata solo ove, accertata la piena omogeneità delle situazioni

poste a raffronto, lo esiga il tertium comparationis;

che, nella specie, tale omogeneità va esclusa, in quanto,

come lo stesso rimettente rileva, le imprese rientranti nel

cosiddetto regime libero sono prive dei seguenti requisiti

(rispettivamente previsti nei commi 26 e 27 dell'art. 2 della legge):

abbonamenti stipulati a titolo oneroso dai destinatari, ovvero

identificazione con i soggetti di cui ai capi II e III del titolo II

del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni,

associazioni non riconosciute e comitati senza scopo di lucro);

che, in particolare, quanto al comma 26 dell'art. 2 della

legge n. 549 del 1995, l'impossibilità di assumere a tertium

comparationis la disciplina ivi prevista discende dal fatto che le

imprese assoggettate al cosiddetto regime libero, rinunciando

volontariamente alla vendita del prodotto editoriale, dimostrano, con

tale scelta, di non trovarsi, diversamente da quelle sovvenzionate,

nelle condizioni per avere bisogno di particolari benefici a carico

dell'Erario;

che, analogamente, va rilevata l'inconferenza del richiamo

alla disciplina di favore posta dal comma 27 dell'art. 2 della

predetta legge n. 549 del 1995, la quale si spiega con la particolare

natura ed il rilievo sociale dell'attività dei soggetti chiamati a

fruire del beneficio;

che, pertanto, mentre è da escludere la violazione

dell'art. 3 della Costituzione, non risultano incisi nemmeno gli

altri due parametri invocati (art. 9, primo comma, e 21), la cui

lesione viene prospettata dal rimettente come conseguenza indiretta

della violazione del medesimo art. 3;

che, in ragione di quanto sopra, la questione è

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 26, 27 e 34, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, primo

comma, e 21 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio - Sezione II-bis, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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