Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/1986

Altra decisione · depositata il 14/07/1986 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 4legge 685/1985
  • art. 1legge 685/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 282, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

18 ottobre 1984 dal Tribunale di Brescia nel procedimento penale a

carico di Giancaterina Capodacqua Mauro, iscritta al n. 569 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8, 1ª serie speciale dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 18 ottobre

1984, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 282, terzo comma, del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non riconosce anche all'imputato il diritto

di appellare avverso l'ordinanza del giudice istruttore che impone

obblighi condizionanti la concessione della libertà provvisoria";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è

entrata in vigore la legge 27 gennaio 1986, n. 8, di conversione con

modificazioni del decreto - legge 29 novembre 1985, n. 685, il cui art.

4, nel testo modificato dall'art. 1 di tale legge, ha ulteriormente

sostituito l'art. 282 del codice di procedura penale, con la

conseguenza che il suo ultimo comma risulta ora cosi formulato:

"L'ordinanza la quale impone, modifica o revoca talune delle

prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successive a

quella che concede la libertà provvisoria, può essere impugnata a

norma dell'art.281";

e che, quindi, in base al nuovo assetto normativo, l'imputato è

legittimato a proporre appello avverso i provvedimenti con cui

s'impongono "obblighi condizionanti la concessione della libertà

provvisoria";

che spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante

(v. già ordinanza n. 107 del 1986).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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