Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1971 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo

comma, del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazione delle

disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la

vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, promosso con

ordinanza emessa il 2 aprile 1971 dal tribunale di Lucca nel

procedimento civile vertente tra Cia Primo e l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30

giugno 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice

relatore Giuseppe Chiarelli.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale, sollevata

con l'ordinanza in epigrafe, ha ad oggetto l'art. 10 del r.d.l. 14

aprile 1939, n. 636, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità

e la vecchiaia (convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272),

denunziato in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e

non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che l'ordinanza, premesso che l'art. 22 della legge 9

gennaio 1963, n. 9, ha equiparato, ai fini dell'accertamento dello

stato di invalidità pensionabile, i coltivatori diretti, coloni e

mezzadri agli operai delle categorie agricole, e premesso che a questi

ultimi si applica il decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del detto

decreto-legge sotto il riflesso che la norma ivi contenuta sancisce una

disparità di trattamento tra impiegati e operai con lo stabilire un

diverso criterio di valutazione della diminuzione della capacità di

guadagno;

che con sentenza di questa Corte 28 giugno 1971, n. 160, è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,

del decreto-legge n. 636 del 1939, nella parte espressa con le parole:

"a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o", e con

le parole finali del comma: "per gli impiegati";

che la norma del citato art. 10, nella parte predetta, ha cessato

di avere efficacia, a tutti gli effetti, ai sensi dell'articolo 136

della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione, proposta con

ordinanza del tribunale di Lucca 2 aprile 1971, di legittimità

costituzionale dell'art. 10, primo comma, del decreto-legge 14 aprile

1939, n. 636 (Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni

obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia), convertito nella legge

6 luglio 1939, n. 1272, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza 28 giugno 1971, n. 160, nella parte espressa con le

parole: "a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai,

o" e con le parole finali del comma: "per gli impiegati".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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