Corte costituzionale

Ordinanza n. 193/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/2000 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b),

della legge 24 dicembre 1969, n. 990, (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), promossi con ordinanza emessa il 13 aprile

1999 dal giudice di pace di Castrovillari nel procedimento civile tra

Laghi Maria e Laghi Francesco e altra, iscritta al n. 368 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26 - prima serie speciale - dell'anno 1999, nonché con

ordinanza emessa il 10 marzo 1999 dal giudice di pace di Firenze nel

procedimento civile tra Doretti Laura e la Toro Assicurazioni S.p.a.

e altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 - prima serie

speciale - dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che il giudice di pace di Castrovillari ha sollevato, in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b), della legge

24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), nella parte in cui non consente il

risarcimento dei danni a cose subìti da coloro che siano legati da

vincolo di parentela o affinità con l'assicurato;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe

l'art. 2 della Costituzione, poiché fra i diritti inviolabili

dell'uomo vanno ricompresi anche quelli inerenti al patrimonio, dei

quali la norma in esame (escludendo i benefici assicurativi) non

garantirebbe adeguata tutela;

che vi sarebbe lesione dell'art. 3 della Costituzione per

disparità di trattamento tra i congiunti e gli affini

dell'assicurato, da un lato, e dall'altro le persone legate a

quest'ultimo da un vincolo di amicizia, che in ipotesi potrebbe

essere addirittura più intenso di quello derivante da parentela o

affinità;

che anche il giudice di pace di Firenze ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b),

della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non consente

il risarcimento dei danni a cose subìti da coloro che siano legati

da vincolo di parentela o affinità con l'assicurato, pur senza

convivere con esso;

che, secondo il rimettente, la norma censurata sarebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

ragionevolezza, in quanto l'esclusione dei congiunti e affini

dell'assicurato dai benefici dell'assicurazione obbligatoria ha

ragion d'essere unicamente quando sussista tra assicurato e

danneggiati una comunità di interessi patrimoniali e di sfera

economica;

che ciò avverrebbe soltanto nel caso di convivenza tra i

suddetti soggetti, mentre escludere il congiunto danneggiato dai

benefici dell'assicurazione quando non vi sia convivenza

significherebbe limitare ingiustificatamente il diritto al

risarcimento;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

preliminarmente eccependo il difetto di motivazione sulla rilevanza

della questione sollevata dal giudice di pace di Firenze (in

particolare, per non avere il rimettente precisato se danneggiato e

assicurato fossero o meno conviventi);

che, nel merito, l'interventore ha concluso per

l'infondatezza, osservando che la discriminazione prevista per i

familiari dell'assicurato, con riferimento ai danni a cose, non è

irragionevole, essendo giustificata sia dall'esistenza di una

"confusione" di patrimoni tra i congiunti - quando il legame di

parentela è assai stretto - sia dall'esigenza di evitare possibili

abusi in danno dell'assicuratore.

Considerato che i due giudizi hanno a oggetto la medesima norma,

e possono essere decisi congiuntamente;

che nell'ordinanza di rimessione il giudice di pace di

Castrovillari nulla dice in ordine alla fattispecie concreta dedotta

in giudizio, alle domande formulate, alle eccezioni sollevate;

che l'assenza di qualsiasi descrizione dei fatti impedisce di

valutare la rilevanza della questione, e comporta di conseguenza

l'inammissibilità della stessa (cfr. ordinanze nn. 93, 53, 37 del

1999 e 470 del 1998);

che è, invece, ammissibile la questione, come prospettata

dal giudice di pace di Firenze, il quale ha dato conto dell'esistenza

d'una controversia avente a oggetto il risarcimento dei danni causati

da un sinistro stradale, delle domande formulate da parte attrice e

delle eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto;

che l'esclusione dei prossimi congiunti dell'assicurato dai

benefici assicurativi, limitatamente ai danni alle cose, costituisce

esercizio di discrezionalità legislativa, sotteso dal duplice

intento di evitare, da un lato, la concentrazione nel medesimo

soggetto della qualità di assicurato e danneggiato e, dall'altro, la

preordinazione di collusioni in danno dell'assicuratore (cfr. la

relazione alla legge n. 990 del 1969);

che lo strumento prescelto per conseguire gli scopi suddetti

non è irragionevole, in quanto è del tutto plausibile che tra

prossimi congiunti possa sussistere una comunione di interessi anche

a prescindere da un rapporto di convivenza;

che, inoltre, l'esclusione prevista dall'art. 4, lettera b),

della legge n. 990 del 1969, non è in contrasto con la normativa

comunitaria, la quale ha imposto agli Stati membri l'obbligo di

prevedere la copertura assicurativa, in favore dei membri della

famiglia dell'assicurato, unicamente per i danni alle persone (quarto

e nono considerando nonché artt. 1 e 3 della direttiva n. 84/5/CEE

del Consiglio del 30 dicembre 1983), lasciando così facoltà al

legislatore nazionale di estendere o meno i benefici assicurativi ai

danni alle cose dei familiari dell'assicurato;

che a conclusioni analoghe questa Corte era già pervenuta

con la sentenza n. 188 del 1991, ove si affermò che l'esistenza tra

i membri di un gruppo parentale di una comunione di interessi (la

quale può prescindere dal requisito esteriore della convivenza),

mentre non giustifica l'esclusione della tutela assicurativa per i

danni alle persone, può giustificare tale esclusione per i danni

alle cose;

che, pertanto, la questione, come sollevata, si deve

dichiarare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b),

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), sollevata dal giudice di pace di

Castrovillari con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del citato art. 4, lettera b), sollevata

dal giudice di pace di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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