Corte costituzionale

Ordinanza n. 190/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1998 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,

lettera b), del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in

materia di accertamento con adesione del contribuente per anni

pregressi), convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre

1995, n. 427, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1997 dalla

Commissione tributaria provinciale di Cagliari, sul ricorso proposto

da Miglior Dario contro l'ufficio IVA di Cagliari, iscritta al n.

843 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 28 aprile 1997 (r.o. n. 843 del

1997), la Commissione tributaria provinciale di Cagliari - nel corso

di un giudizio promosso da Miglior Dario avverso un avviso di

accertamento emesso dall'ufficio IVA di Cagliari - ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.-l. 9 agosto

1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con

adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con

modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata,

fissando - in materia di accertamento con adesione del contribuente

per anni pregressi (c.d. concordato di massa) - il termine del 20

maggio 1995, entro il quale la notifica di un processo verbale di

constatazione con esito positivo costituisce causa ostativa alla

definizione dell'accertamento, sarebbe lesiva del principio di

uguaglianza, per la disparità di trattamento, senza una ragione

logica, tra cittadini "verificati" prima del 20 maggio 1995 e quelli

"verificati" in data successiva;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che, come questa Corte ha già affermato, il termine

suddetto, quale limite per l'attività di accertamento, preclusiva

dell'accesso alla particolare forma di definizione del rapporto con

il fisco, è stato introdotto dalla legge, individuandolo in una data

già scaduta al momento della emanazione della legge stessa, per

evitare che la mancanza di qualsiasi termine, per l'attività

accertativa dell'amministrazione, consentisse alla stessa -

attraverso l'attivazione sine die di procedimenti finalizzati

all'accertamento - di esercitare, a sua discrezione, un potere di

esclusione dalla definizione del rapporto tributario con le peculiari

modalità di cui trattasi (sentenza n. 294 del 1997);

che, pertanto, è stata ritenuta non fondata la questione di

legittimità costituzionale della disposizione denunciata sotto il

profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che

essa tende a garantire l'imparzialità dell'amministrazione nei

confronti dei contribuenti e, quindi, in definitiva, a realizzare

quel principio di parità di trattamento che la Corte ha ritenuto, in

più occasioni, non inciso da norme che condizionino i provvedimenti

di definizione agevolata dei rapporti con il fisco ad atti

amministrativi già intervenuti al momento dell'entrata in vigore

della legge che li contempla;

che, non essendo stati dedotti, nel presente giudizio, profili

sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre a diverso avviso, la

questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.-l. 9 agosto

1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con

adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con

modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria provinciale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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