Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, secondo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di

registro) e 32, secondo comma, ultima parte, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con

ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di

1° grado di Monza, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno

1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 (R.O. n.

465/1981), la Commissione tributaria di primo grado di Monza, su

ricorso proposto da Brusa Ermete, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 47 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

(Disciplina dell'imposta di registro), nonché dell'art. 32, ultima

parte del secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

(Disciplina delle agevolazioni tributarie);

che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che le censure sono rivolte alla mancata estensione "a

tutte le ipotesi di alloggi economici e popolari" del trattamento

fiscale di cui alle premesse norme;

che:

a) quanto all'art. 80, secondo comma, d.P.R. n. 634/1972,

nella parte che mantiene in vigore le agevolazioni per le

cooperative, non è dato invocare la pretesa violazione dell'art. 3

Cost., presupponente la esistenza di situazioni identiche o quanto

meno omogenee; nella specie, infatti, il trattamento differenziato

trova fondamento nella diversità, dal punto di vista soggettivo, fra

la posizione delle cooperative edilizie e dei loro consorzi - tra

l'altro costituzionalmente protetta ex art. 45 Cost. - e quella degli

enti pubblici e dei Comuni che intervengono nella costruzione di

alloggi economici o popolari;

b) quanto all'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 601, del pari, non sussiste alcun contrasto della norma con

il principio di eguaglianza, giacché le agevolazioni, ivi previste,

non comportano alcuna discriminazione soggettiva, bensì pongono un

ambito di applicazione individuato in base al criterio che gli atti

siano finalizzati alla realizzazione dei programmi pubblici di

edilizia residenziale;

c) quanto, ancora, alla censura di illegittimità delle

predette due norme in riferimento all'art. 47 Cost., nella parte in

cui tale articolo "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla

proprietà dell'abitazione", appartiene alle scelte legislative -

attenendo la norma all'indirizzo generale di politica economica dello

Stato (sent. n. 29 del 1975) - stabilire i modi ed i limiti onde dare

attuazione al suddetto principio, così come in effetti operato con

le richiamate disposizioni agevolative;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e dell'art. 32, secondo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle

agevolazioni tributarie) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.,

dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, con l'ordinanza

in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale delle norme di cui al precedente punto del

dispositivo, sollevata, in riferimento all'art. 47 Cost., con la

medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari