Corte costituzionale

Ordinanza n. 189/1996

Altra decisione · depositata il 07/06/1996 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 9, 12 e

12-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11

novembre 1983, n. 638, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 maggio

1995 dalla Corte di cassazione sui ricorsi promossi dall'INPS contro

D'Amico Nicola e Ancona Aurelia, iscritte ai nn. 859 e 860 del

registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di D'Amico Nicola, Ancona Aurelia e

dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi gli avv.ti Salvatore Cabibbo per D'Amico Nicola e Ancona

Aurelia, Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello Stato

Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto - entrambe

emesse il 5 maggio 1995 nel corso di altrettanti giudizi promossi da

lavoratori agricoli "eccezionali" al fine di ottenere dall'INPS la

pensione di anzianità - la Corte di cassazione ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questioni di

costituzionalità dell'art. 7, commi 9, 12 e 12-bis del decreto-legge

12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n. 638, nella parte in cui hanno elevato il requisito

contributivo effettivo richiesto ai lavoratori agricoli eccezionali

dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in modo tale da

pregiudicare il conseguimento della pensione di anzianità, stante

anche l'esclusione della possibilità della rivalutazione dei

contributi nell'arco dell'intero periodo assicurativo;

che, secondo il giudice a quo va condiviso il principio di

diritto enunciato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con

sentenza del 14 febbraio 1995 n. 1568, la quale ha affermato che, ai

fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità

degli operai agricoli, il requisito contributivo stabilito dalle

norme impugnate è costituito, non solo dalla contribuzione

complessiva pari a 5460 contributi giornalieri per l'intero periodo,

quantomeno trentacinquennale, di iscrizione agli elenchi nominativi

di categoria - cui peraltro non concorrono i contributi figurativi

per malattia e disoccupazione ordinaria, né si applica alcuna

rivalutazione per i contributi relativi ai periodi anteriori al 1

gennaio 1984 -, ma anche da un minimo di contribuzione annua, pari a

270 contributi giornalieri per ciascuno degli anni di iscrizione,

formato (anche) dai menzionati contributi figurativi e soggetto alla

prevista rivalutazione concernente, appunto, i contributi relativi ai

periodi anteriori al 1 gennaio 1984;

che tuttavia - a giudizio della Corte rimettente - seguendo tale

interpretazione, l'esclusione dell'operatività del temperamento

della rivalutazione rispetto al concorrente requisito dei contributi

effettivi per 5460 giornate lavorative (elevato per tutte le

categorie di lavoratori agricoli, senza più le differenziazioni di

cui alla precedente normativa, che contemplava requisiti contributivi

meno gravosi per alcune specifiche categorie di lavoratori agricoli

caratterizzate dalla eccezionalità dell'opera prestata o dall'età

del prestatore) comporta un inasprimento del regime giuridico

preesistente, con pregiudizio delle relative situazioni soggettive

afferenti a rapporti di durata, giunti oltretutto in fase avanzata;

che dette norme si pongono perciò in contrasto, sia con l'art.

3 della Costituzione, per la lesione del principio di uguaglianza

sostanziale derivante dalla disparità di trattamento tra i

lavoratori che abbiano perfezionato tutti i requisiti per la pensione

anteriormente al 1984 e quelli che successivamente a tale data

soggiacciono alla nuova e meno favorevole disciplina, sia col

successivo art. 38, in quanto la notevole elevazione del requisito

contributivo può di fatto precludere alle persone prossime al

raggiungimento dell'età pensionabile la possibilità di maturare il

diritto alla pensione di anzianità, in contrasto con le primarie

esigenze di vita dei lavoratori;

che in particolare, poi, l'art. 7, comma 12-bis, risulta

intrinsecamente irragionevole, là dove esso - contestualmente al

meccanismo della rivalutazione dei contributi giornalieri versati -

ne prevede l'annullamento nella parte superiore a 270 per anno, non

consentendo di utilizzare (in termini di media contributiva di cui

all'art. 22 della citata legge n. 153 del 1969) i periodi di massima

attività per neutralizzare gli effetti negativi derivanti da periodi

di minore intensità occupazionale;

che, nella sola ordinanza r.o. n. 859 del 1995, tale ultima norma

viene infine censurata con riferimento all'ulteriore irragionevole

elemento di discriminazione operante tra i lavoratori più anziani e

quelli più giovani, in quanto l'indennità di disoccupazione, che

dà luogo alla contribuzione figurativa computabile nelle 270

giornate di contribuzione annua è stata introdotta soltanto con

l'emanazione del d.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323, per cui i

lavoratori che abbiano iniziato a lavorare prima di quell'anno non

sempre possono raggiungere il limite sancito nonostante la prevista

rivalutazione;

che, nel solo giudizio promosso con r.o. n. 859 del 1995, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per

la manifesta infondatezza delle questioni, siccome già dichiarate

infondate con la sentenza n. 573 del 1990 di questa Corte;

che, in entrambi i giudizi, si è costituito l'INPS, concludendo

(con motivazioni ribadite in due identiche memorie depositate

nell'imminenza dell'udienza) per l'inammissibilità delle questioni -

in ragione dell'interpretazione autentica delle norme censurate

fornita dalla richiamata decretazione d'urgenza (art. 3 del

decreto-legge n. 449 del 1995, reiterato dal decreto-legge n. 554 del

1995 e dal decreto-legge n. 84 del 1996), secondo la quale non è

più richiesto, per i periodi precedenti al 1 gennaio 1984, il

requisito delle 270 giornate di contribuzione annua e la

rivalutazione, di cui all'impugnato primo comma 2 dell'art. 7, opera

anche per il raggiungimento del requisito delle 5460 giornate di

contribuzione complessive - ovvero per la loro infondatezza nel

merito;

che si sono costituiti, altresì, i ricorrenti dei giudizi a

quibus aderendo sostanzialmente alle prospettazioni contenute nelle

ordinanze di rimessione e concludendo per l'accoglimento delle

sollevate questioni o, in via subordinata - come prospettato in una

memoria depositata nell'imminenza dell'udienza -, per la restituzione

degli atti ai giudici rimettenti, per ius superveniens.

Considerato che le due ordinanze di rimessione prospettano

questioni identiche o connesse e che, pertanto, i relativi giudizi

possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che questa Corte è chiamata, tra l'altro, a decidere se i commi

9, 12 e 12-bis dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.

638 - così come interpretati dalle sezioni unite della Corte di

cassazione, con la richiamata sentenza del 14 febbraio 1995 n. 1568

- violino l'art. 3 della Costituzione per la derivante disparità di

trattamento tra i lavoratori che abbiano perfezionato tutti i

requisiti per la pensione anteriormente al 1984 e quelli che

successivamente a tale data soggiacciono alla nuova e meno favorevole

disciplina, dovuta all'innalzamento dei requisiti contributivi per le

categorie dei braccianti eccezionali, con esclusione della

possibilità della rivalutazione dei contributi nell'arco dell'intero

periodo assicurativo, nonché l'art. 38 della Costituzione, in quanto

l'elevazione del requisito contributivo, non temperato dal meccanismo

della rivalutabilità, può di fatto precludere alle persone prossime

al raggiungimento dell'età pensionabile la possibilità di maturare

il diritto alla pensione di anzianità;

che, successivamente all'emissione delle ordinanze di rimessione,

è stato emanato il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449 (Interventi

urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i

contributi agricoli unificati, nonché per la definizione dei criteri

di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli

operai agricoli dipendenti), il quale, in particolare, all'art. 3

così dispone: "1. Il nono comma dell'art. 7 del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11

novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della

determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai

agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità

assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5460 giornate,

con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per

malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di

contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a

pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.

2. Per le giornate di contribuzione inferiori a 270, riferite ad anni

antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti

2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'art. 7 del decreto-legge di cui

al primo comma, non può determinare per ciascun anno il superamento

né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per

il diritto a pensione di anzianità.;

che tali disposizioni sono state riprodotte - nell'identico

tenore testuale - nei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 554, 26

febbraio 1996, n. 84, e, da ultimo, nel decreto-legge 26 aprile 1996,

n. 219, attualmente vigente;

che, essendo mutato il complessivo quadro normativo, gli atti

vanno restituiti ai giudici rimettenti, perché valutino se, in base

alla nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti

nei giudizi principali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte di

cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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