Corte costituzionale

Ordinanza n. 187/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e

sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'art. 6

(esattamente: 5) della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n.

26 (Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37,

relativa a "Nuove norme in materia di controllo della attività

urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere

abusive"), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 dal

pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, nel procedimento

penale a carico di Guglielmo Scammacca Della Bruca, iscritta al n.

958 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un

imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 20, primo

comma, lettera b), della legge n. 47 del 1985, per avere realizzato

senza concessione "una base aeroportuale costituita da un capannone

di mq. 494 nonché da una pista di mq. 900 circa per l'esercizio

industriale dell'attività di trasporto aereo di persone e merci", il

pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con ordinanza

emessa il 19 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19

agosto 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo

comma, e 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto

1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere

abusive) - come modificato dall'art. 6 (esattamente dall'art. 5)

della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26, - nella parte

in cui prevede che l'autorizzazione del sindaco sostituisce la

concessione per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione

non adibiti ad uso abitativo;

che per la stessa questione, in precedenza sollevata nel medesimo

giudizio dallo stesso giudice con ordinanza del 27 aprile 1993, era

stata disposta la restituzione degli atti per un nuovo esame della

rilevanza (ordinanza n. 327 del 1995), giacché era sopravvenuta la

legge 23 dicembre 1994, n. 724, che consente di sanare gli abusi

edilizi ultimati entro il 31 dicembre 1993 (art. 39), con la

conseguente estinzione del reato;

che il pretore di Catania ritiene tuttora rilevante la questione,

avendo l'imputato chiesto la sanatoria per un tipo di abuso edilizio

diverso da quello oggetto di contestazione, sicché il reato non

sarebbe estinto, e solleva nuovamente la questione di legittimità

costituzionale, con le motivazioni già espresse nella precedente

ordinanza, cui si riporta e che allega in copia;

che il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata

consentirebbe in Sicilia la costruzione, con l'autorizzazione del

sindaco, di capannoni realizzati con strutture prefabbricate, i quali

implicano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio,

mentre nel restante territorio nazionale sarebbe necessaria la

concessione edilizia;

che, ad avviso del Pretore, la norma denunciata sarebbe in

contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, giacché

la sottrazione al regime della concessione determinerebbe

l'irrilevanza penale di condotte che, in base alla legge statale,

costituiscono reato, incidendo così sul principio di riserva di

legge statale in materia penale. Inoltre si determinerebbe anche una

violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione)

per la disparità di trattamento tra i cittadini, che, per una

medesima condotta, sarebbero sanzionati penalmente nel restante

territorio nazionale, ma non lo sarebbero, senza alcuna

giustificazione, nella sola Regione siciliana;

che la Regione Siciliana è intervenuta nel giudizio, eccependo

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale,

perché il procedimento doveva ritenersi sospeso a seguito della

presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia da parte

dell'imputato, e chiedendo nel merito che la questione sia dichiarata

infondata.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità proposta dalla

Regione Siciliana non può essere accolta, giacché il giudice

rimettente ha motivato - con valutazioni dei fatti di causa che non

spetta alla Corte riesaminare (da ultimo, sentenze nn. 340, 239 e 28

del 1996) - in ordine alla persistente rilevanza della questione di

legittimità costituzionale, non essendo la domanda di condono

presentata dall'imputato idonea ad estinguere il reato, in quanto

relativa ad un tipo di abuso edilizio diverso da quello oggetto della

contestazione penale;

che la questione di legittimità costituzionale è, tuttavia,

manifestamente infondata, essendo erronea la premessa interpretativa

delineata dal giudice rimettente, che vorrebbe consentita dalla norma

regionale denunciata la costruzione, con l'autorizzazione anziché

con la concessione edilizia, di edifici ad uso non abitativo ad una

sola elevazione realizzati con strutture prefabbricate;

che, invece, la espressione "impianto di prefabbricati ad una

sola elevazione non adibiti ad uso abitativo", deve essere

interpretata secondo il suo significato letterale e tenendo conto del

contesto nel quale è collocata; si tratta, difatti, di "impianto" di

prefabbricati che, evidentemente, siano del tutto realizzati prima

dell'installazione sul suolo e, in quanto tali, necessariamente di

modeste dimensioni, mentre non può trattarsi di edifici, sia pure ad

una sola elevazione, costruiti con strutture prefabbricate, mediante

l'utilizzazione di una tecnica costruttiva che non implica limiti

dimensionali e consente di realizzare edifici idonei a determinare

una trasformazione urbanistica del territorio;

che "l'impianto di prefabbricati" è compreso, nella disposizione

denunciata, in un elenco di opere per le quali è richiesta

l'autorizzazione anziché la concessione edilizia, giacché si tratta

sempre di opere di modeste dimensioni e tali da non determinare un

nuovo o maggiore carico urbanistico;

che, del resto, la giurisprudenza amministrativa ha interpretato

l'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 nel

senso che l'espressione "impianto di prefabbricati ad una sola

elevazione non adibiti ad uso abitativo" si riferisce a costruzioni

prefabbricate di modeste dimensioni, assemblate negli stabilimenti

delle imprese produttrici, adagiate sul suolo e facilmente

rimovibili, tali da non alterare stabilmente l'assetto del

territorio, rimanendo così esclusa la realizzazione di capannoni,

per la quale si rende necessaria la concessione edilizia;

che anche la prassi amministrativa, secondo quanto risulta dagli

orientamenti espressi per l'adozione dei provvedimenti di

autorizzazione o di concessione edilizia in applicazione della

disposizione denunciata (circolare dell'assessorato regionale

territorio e ambiente 20 luglio 1992, n. 2/1992), considera

necessaria la concessione edilizia per i prefabbricati relativi a

capannoni industriali o commerciali, mentre l'autorizzazione riguarda

soltanto l'impianto di modesti volumi già prefabbricati in

stabilimento ed aventi facilità di impianto e disimpianto, tali da

non comportare oneri di rilievo in termini urbanistici;

che l'art. 5 della legge regionale siciliana n. 37 del 1985,

comprendendo tra le opere soggette alla sola autorizzazione quelle

che non determinano un nuovo carico urbanistico, non è in contrasto

con i principi della legislazione dello Stato;

che, essendo erroneo il presupposto interpretativo dal quale

muove il dubbio di legittimità costituzionale, la questione deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto

1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere

abusive), come modificato dall'art. 5 della legge regionale siciliana

15 maggio 1986, n. 26, sollevata, in riferimento agli artt. 25,

secondo comma, e 3 della Costituzione, dal pretore di Catania,

sezione distaccata di Acireale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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