Corte costituzionale

Ordinanza n. 187/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272, settimo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 27 giugno 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a

carico di Bronzini Alessandro, iscritta al n. 606 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46 - prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 giugno

1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 272, settimo comma,

del codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede come

causa di sospensione della cu- stodia cautelare il legittimo

impedimento dell'im- putato a comparire perché chiamato

contemporaneamente a comparire avanti ad altra autorità

giudiziaria";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la sospensione della decorrenza dei termini di

durata della custodia cautelare durante il tempo in cui il

dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento

dell'imputato - ipotesi nella quale il giudice a quo riconduce

l'impossibilità per l'imputato di comparire lo stesso giorno in due

o più procedimenti - è configurata dall'art. 272, settimo comma,

del codice di procedura penale come una conseguenza della sospensione

o del rinvio del dibattimento, entrambi previsti dal legislatore

proprio per tutelare il diritto dell'imputato di partecipare

personalmente al processo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 272, settimo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 27 giugno

1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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