Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.P.R. 75/1990

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma,

del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia) e 21,

primo comma, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (Disposizioni urgenti

in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento

di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del

reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle

dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti,

sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni,

ampliamento degli mponibili e contenimento delle elusioni, nonché in

materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative),

promossi con n. 7 ordinanze emesse dal Tribunale di Cagliari,

iscritte rispettivamente ai nn. 675, 676, 677, 678, 679, 680 e 695

del registro ordinanze 1990 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali

della Repubblica nn. 44 e 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di più procedimenti penali, instaurati a

carico di sostituti di imposta per il reato di mancato versamento

all'Erario delle ritenute operate sulle somme erogate ai dipendenti,

il Tribunale di Cagliari, con ordinanze di identico contenuto, emesse

il 2 luglio (reg. ord. nn. 675, 676, 677, 678 e 695 del 1990), il 7

luglio (reg. ord. n. 679 del 1990) e il 9 luglio 1990 (reg. ord. n.

680 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli articoli 2, ultimo comma, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75

(Concessione di amnistia) e 21, primo comma, del decreto-legge 2

marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul

reddito delle persone fische e versamento di acconto delle imposte

sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi

termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e

di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento

delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle

concessioni governative), convertito con modificazioni nella legge 27

aprile 1989, n. 154, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il giudice a quo parte dalla considerazione che il citato

art. 21 aveva previsto, come termine ultimo per la presentazione da

parte dei sostituti d'imposta dell'istanza diretta alla definizione

delle violazioni tributarie ivi considerate, la data erroneamente

indicata nel "31 novembre 1989", senza che fosse così consentito di

stabilire a quale data il legislatore intendesse riferirsi, potendo

quest'indicazione normativa prestarsi a più interpretazioni;

che lo stesso giudice, ricorda che l'art. 2, ultimo comma, del

decreto di amnistia n. 75 del 1990, prendendo atto dell'errore, aveva

stabilito che "in conseguenza della errata indicazione del termine

del 31 novembre 1989.. .. .. si considerano regolarmente adempiuti

gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989", e che, così

facendo, la norma ha introdotto irragionevolmente un termine quando

questo era ormai decorso, favorendo in modo ingiustificato coloro che

avevano presentato l'istanza di definizione nel mese di dicembre (e

quindi originariamente in ritardo), rispetto a coloro che avevano

omesso di proporre l'istanza in parola, ritenendo ormai scaduto il

relativo termine di presentazione;

che, inoltre, la disparità di trattamento sarebbe ancor più

evidente per quei contribuenti - sostituti d'imposta che, come nella

specie, hanno interamente adempiuto i propri debiti nei confronti

dell'Erario;

che, quindi, la rilevanza della questione sarebbe, sempre ad

avviso del giudice a quo, determinata dalla considerazione che una

pronuncia della Corte, demolitoria delle norme denunciate nella parte

in cui prevedono il termine di scadenza della proposizione della

detta istanza, consentirebbe agli imputati di servirsi della

procedura dettata dalla legge n. 154 del 1989, per godere della causa

estintiva ivi prevista;

che in tutti i giudizi (eccettuato quello iscritto al reg. ord.

n. 676 del 1990) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, sostenendo la manifesta inammissibilità della questione,

sia in quanto tendente alla riapertura sine die del termine di

proposizione dell'istanza di definizione - termine che invece il

legislatore discrezionalmente ha ritenuto di ancorare dapprima al 30

novembre 1989 e quindi al 31 dicembre 1989 - sia per difetto della

rilevanza, non avendo gli imputati nei giudizi a quibus presentato

alcuna istanza di definizione, sia pure tardiva.

Considerato, in punto di fatto, che alla correzione dell'errore,

contenuto nell'art. 21 del decreto-legge n. 69 del 1989 prima della

sua conversione in legge, si era provveduto con "avviso di rettifica"

riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1989;

che la questione, per come è prospettata, comporterebbe una

decisione con la quale la Corte dovrebbe, nella sostanza, riaprire i

termini per la presentazione delle istanze di definizione di talune

violazioni tributarie o fissare un nuovo termine di decadenza, così

interferendo nelle scelte discrezionali rimesse alla esclusiva

competenza del legislatore;

che quindi la questione, in accoglimento della prima eccezione

formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, deve ritenersi

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 2, ultimo comma, del

d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia) e 21, primo

comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in

materia di imposta sul reddito delle persone fische e versamento di

acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del

reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle

dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti,

sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni,

ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché

in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative),

convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Cagliari con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari