Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1989 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d. 3282/1923

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del regio

decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge

sul gratuito patrocinio), e 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n.

602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale),

promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1988 dalla Corte d'appello

di Salerno sull'istanza per incidente di esecuzione proposta da Bruno

Italo ed altro, ordinanza iscritta al n. 285 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 -

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'appello di Salerno, con ordinanza del 14

marzo 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, terzo comma,

e 36 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 del

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e dell'art. 3 del regio

decreto 28 maggio 1931, n. 602, "nella parte in cui non prevedono la

corresponsione di spese ed onorari al difensore di ufficio nel

processo penale per gli ammessi al gratuito patrocinio, allorché la

prestazione eseguita non può ritenersi saltuaria od occasionale";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,

inammissibile e, in subordine, non fondata;

Considerato che, come dedotto dall'Avvocatura Generale dello Stato

nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei Ministri,

la questione proposta richiede "una precisazione dei limiti oltre i

quali la prestazione eseguita non può ritenersi 'saltuaria od

occasionale'", in tal modo postulando una scelta fra più soluzioni

possibili, senza che ne sia ravvisabile una costituzionalmente

obbligata, scelta, quindi, da effettuare sulla base di valutazioni

discrezionali riservate al legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 del regio decreto 30

dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito

patrocinio), e 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602

(Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale),

sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 36 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Salerno con ordinanza del 14

marzo 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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