Corte costituzionale

Ordinanza n. 183/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/06/1985 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 24

maggio 1984, n. 153 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per

enti ed organismi pubblici), promossi con ricorsi dei Presidenti delle

Regioni Valle d'Aosta e Toscana, notificati il 25 e il 21 giugno 1984,

depositati in cancelleria rispettivamente il 28 successivo e il 6

luglio 1984 ed iscritti ai nn. 17 e 19 del registro ricorsi 1984.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 giugno 1984, la Regione

autonoma Valle d'Aosta ha chiesto dichiararsi l'illegittimità

costituzionale del d.l. 24 maggio 1984, n. 153 (Istituzione del sistema

di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), per asserito

contrasto con gli artt. 2, 12, 14 e 50 dello Statuto di autonomia, 77,

115, 116, 119 e 136 della Costituzione;

che gli artt. 1, comma terzo, 2, 3 e 4 dello stesso d.l. 153/84

sono stati impugnati anche dalla Regione Toscana, in riferimento agli

artt. 3, 77, 97 e 119 Cost., con altro ricorso notificato il 21 giugno

1984;

e che, in entrambi i giudizi, si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri per dedurre la legittimità delle norme

censurate.

Considerato che i giudizi stessi vanno previamente riuniti per

essere decisi con unica ordinanza;

che, per altro, tutte le questioni sollevate sono manifestamente

inammissibili in quanto il decreto 153/1984 è nel frattempo decaduto

per mancata conversione nel termine prescritto dal comma terzo

dell'art. 77 Cost. (cfr. sentenza 307/1983; ordd. 349, 360-363/1983);

né giova a mantenerlo in vita la successiva legge 29 ottobre 1984, n.

720, che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto con salvezza dei

rapporti in base ad esso sorti ai sensi dell'ultima parte del citato

art. 77 (cfr. sentenze nn. 59/1982 e 129/1985).

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale del d.l. 24 maggio 1984, n. 153

(Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi

pubblici), sollevate, con i ricorsi in epigrafe, dalla Regione Valle

d'Aosta, in riferimento agli artt. 2, 12, 14, 50 Statuto speciale, 77,

115, 116, 119, 136 Cost.; e dalla Regione Toscana in riferimento agli

artt. 3, 77, 97 e 119 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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