Corte costituzionale

Ordinanza n. 182/1983

Altra decisione · depositata il 16/06/1983 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi 3 maggio

1967, n. 317 (Modificazioni al sistema sanzionatorio in tema di

circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali) e 24

dicembre 1975, n 706 (Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono

contravvenzioni punibili con l'ammenda) promosso con ordinanza emessa

il 12 giugno 1978 dal Pretore di Bassano del Grappa sul ricorso

proposto da Peruzzo Franco contro l'Amministrazione provinciale di

Vicenza iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 1979;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Nel procedimento di opposizione all'ingiunzione 13 gennaio 1978 del

Presidente dell'Amministrazione provinciale di Vicenza, promossa per

l'annullamento, ma preliminarmente per la sospensione dell'esecuzione,

con ricorso 2 marzo 1978 da Peruzzo Franco, il Pretore di Bassano del

Grappa sollevava, coll'ordinanza citata in epigrafe, questione di

legittimità costituzionale.

Il Peruzzo era stato condannato a sanzione pecuniaria

amministrativa perché una femmina di capriolo uccisa era stata

rinvenuta dai guardiacaccia nel portabagagli della di lui autovettura.

Era però risultato che ad uccidere la capriola, in località Val Maron

del Comune di Enego (VI), era stato tale Molinari Gianluigi che aveva

usato un fucile a munizione spezzata (mezzo vietato).

Rileva il Pretore che le leggi 3 maggio 1967 n. 317 e 24 dicembre

1975 n. 706 hanno trasformato illeciti penali, punibili colla pena

dell'ammenda, in illeciti di carattere amministrativo, ma non hanno

previsto alcuna norma che regoli il concorso di persone nell'illecito

amministrativo. Si domanda il Pretore se ciononostante si debbano

ritenere estesi all'ambito del giudizio amministrativo i principi del

concorso disciplinati dall'art. 110 cod. pen., ed opina che la risposta

debba essere affermativa, argomentando ex art. 5 della L. 706/75. Ma, a

quel punto, sembra al Pretore che una siffatta conclusione confligga

cogli artt. 3, 23 e 25 della Costituzione. Per verità, l'ordinanza non

spiega quali siano esattamente le ragioni della ritenuta

incompatibilità, in quanto non è dato di capire perché mai le leggi

di depenalizzazione, pur non prevedendolo, presupporrebbero tuttavia

necessariamente il concetto penalistico del concorso.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

che, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata inammissibile in quanto si tratta di questione

interpretativa di spettanza del giudice di merito, e non di

legittimità costituzionale; e comunque infondata perché la mancata

espressa previsione del concorso di persone nell'infrazione

amministrativa non viola alcun principio costituzionale.

È sopravvenuta, però, nel frattempo la L. 24 novembre 1981 n. 689

che all'art. 5 ha espressamente previsto e regolato l'istituto del

concorso di persone nelle violazioni amministrative, così come il

Pretore aveva auspicato: e poiché spetta al giudice di merito valutare

se sussista, e quale sia, l'incidenza della legge sopravvenuta sulla

sollevata questione, gli atti debbono essergli restituiti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti, di cui all'ordinanza in

epigrafe, al Pretore di Bassano del Grappa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO -

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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