Corte costituzionale

Ordinanza n. 181/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/2000 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 31d.P.R. 643/1972

usata come parametro

citata

  • art. 36d.P.R. 634/1972
  • art. 38d.P.R. 634/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, terzo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con

ordinanza emessa il 10 giugno 1998 dalla Commissione tributaria

regionale della Lombardia sul ricorso proposto dall'Ufficio del

registro di Milano contro l'Immobiliare Cusio S.r.l. iscritta al

n. 810 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno

1998;

Visto l'atto di costituzione dell'Immobiliare Cusio S.r.l.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice

relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Francesco Tesauro per l'Immobiliare Cusio S.r.l.

e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione di un

avviso di accertamento INVIM relativo ad atto di vendita dichiarato

nullo, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con

ordinanza emessa il 10 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento

all'art. 53, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31, terzo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), "nella parte in cui

subordina il rimborso dell'imposta per dichiarazione di nullità

dell'atto di alienazione o trasmissione al verificarsi della

condizione della mancanza di causa imputabile alle parti, prevista

dall'art. 36 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 38 del

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)";

che, ad avviso del rimettente, la declaratoria di nullità

dell'atto determinerebbe il venir meno della manifestazione di

ricchezza che costituisce il presupposto dell'imposta, con la

conseguenza che il previsto limite alla restituzione dell'imposta

comporterebbe una violazione del principio di capacità contributiva;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione;

che, ad avviso della parte pubblica, il presupposto

dell'imposta sarebbe costituito non dal trasferimento del bene bensì

dal suo incremento di valore nel periodo considerato e non verrebbe,

pertanto, meno per effetto della declaratoria di nullità o della

pronuncia di annullamento dell'atto di trasferimento;

che si è costituita in giudizio la Immobiliare Cusio S.r.l.,

ricorrente nel giudizio a quo concludendo per l'accoglimento della

questione;

che, ad avviso della parte privata, la norma censurata -

imponendo il pagamento dell'imposta anche in caso di nullità

dell'atto di trasferimento - comporterebbe conseguenze aberranti e

violerebbe il principio di capacità contributiva;

che, infatti, mentre nell'ipotesi di nullità della vendita,

l'alienante sarebbe costretto a pagare l'imposta pur non avendo

percepito il corrispettivo e dunque in difetto di quel presupposto, e

cioè il realizzo dell'incremento di valore, che giustifica il

tributo in quanto indice di capacità contributiva; in quella di

nullità della donazione, il donatario sarebbe addirittura tenuto a

corrispondere il tributo per un acquisto mai perfezionatosi e dunque

in relazione ad un bene che non è mai entrato nel suo patrimonio.

Considerato che la norma impugnata riguarda la restituzione

dell'imposta INVIM per il caso di nullità o annullamento dell'atto

di trasferimento e che specificamente il rimettente ne denuncia

l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui subordina il

rimborso dell'imposta per dichiarazione di nullità dell'atto di

alienazione o trasmissione, al verificarsi della condizione della

mancanza di causa imputabile alle parti, prevista dall'art. 36 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 38 del d.P.R. 26 aprile

1986, n. 131)";

che manca, nell'ordinanza di rimessione, qualsiasi

motivazione in ordine alla rilevanza della questione, con riguardo

specificamente all'iter logico in base al quale il rimettente ritiene

applicabile nel giudizio a quo avente ad oggetto l'impugnazione di un

avviso di accertamento dell'imposta, una norma riguardante la

restituzione dell'imposta già pagata;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31, terzo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), sollevata dalla

Commissione tributaria regionale della Lombardia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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