Corte costituzionale

Ordinanza n. 181/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1982 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.

27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle

pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), promosso

con ordinanza emessa il 15 giugno 1981 dal pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Nannini Domenico e l'INPS, iscritta al

n. 562 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 332 del 2 dicembre 1981.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS, rappresentato e difeso

dagli avvocati Giovanni Belloni, Pasquale Vario, Angelo Renzullo;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 27

aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni

a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) " nella parte in cui

e perché esclude dall'aumento di lire 2.400 mensili le pensioni

supplementari aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968, e che

siano liquidate a norma degli artt. 12 e 19 dello stesso decreto del

Presidente della Repubblica n. 488 del 1968 e non secondo quanto

innovativamente disposto dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n.

155".

Considerato che la medesima questione è stata già decisa da

questa Corte, con sentenza n. 101 del 29 aprile 1981, con la quale è

stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1 del

d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, "nella parte in cui, prevedendo per le

pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo

limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e non lo

estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo,

aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, con l'ordinanza emessa il 15 giugno 1981 dal pretore di

Modena (R.O. n. 562 del 1981), dell'art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968,

n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria), la cui illegittimità

costituzionale, nella parte impugnata, è stata già dichiarata dalla

Corte costituzionale con sentenza n. 101 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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