Corte costituzionale

Ordinanza n. 180/1973

Altra decisione · depositata il 19/12/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 45

e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modifiche

contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, relative al monopolio di

Stato sui tabacchi, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 luglio 1971 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di De Vecchis Rossano ed altri, iscritta

al n. 373 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971;

2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1971 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Fiori Franco, iscritta al n. 28 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972;

3) ordinanza emessa l'8 febbraio 1972 dal tribunale de L'Aquila nel

procedimento penale a carico di Mellone Michele ed altri, iscritta al

n. 89 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972;

4) ordinanze emesse l'8 aprile l 972 dal tribunale di Roma e il 3

luglio 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Quadrelli Alfredo ed

altro e di Gioia Giuseppe ed altro, iscritte ai nn. 334 e 337 del

registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972;

5) ordinanza emessa il 25 luglio 1972 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Dell'Oro Ercole, iscritta al n. 346 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 317 del 6 dicembre 1972;

6) ordinanza emessa il 7 agosto 1972 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Ercoli Gualtiero, iscritta al n. 349

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972;

7) ordinanza emessa il 15 giugno 1972 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Collanicchia Teseo ed altri, iscritta

al n. 366 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 334 del 27 dicembre 1972;

8) ordinanza emessa il 12 ottobre 1972 dal giudice istruttore del

tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Pace Salvatore

ed altri, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 7 febbraio 1973;

9) ordinanze emesse il 25 gennaio 1973 dal tribunale di Roma e il 6

novembre 1972 dal tribunale di Torino nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Cammarano Vincenzo e di Corso Giacomo ed

altri, iscritte ai nn. 56 e 61 del registro ordinanze 1973 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 deil'11 aprile 1973.

Visti gli atti di Costituzione di De Vecchis Rossano e di Mellone

Michele ed altri e d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1973 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Enzo Gaito, per il De Vecchis, l'avv. Luciano Rossi,

per il Mellone ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Umberto Tarin, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le undici ordinanze indicate in epigrafe - tutte

emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico di

imputati di contrabbando di sigarette estere - è stata proposta la

questione di legittimità costituzionale dell'intera normativa

riguardante il monopolio di Stato dei tabacchi di cui agli artt. 45 e

seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modifiche

contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, in riferimento agli artt.

41 e 43 della Costituzione.

Considerato che il monopolio dei tabacchi, come è dato chiaramente

desumere dalle disposizioni che lo contemplano, non si esaurisce con la

riserva allo Stato di un'unica attività economica, ma ha ad oggetto

svariate attività, quali la fabbricazione, l'importazione e la vendita

dei tabacchi, sicché è d'uopo ritenere ch'esso si articoli in diverse

figure giuridiche di monopolio;

che ciò non è stato tenuto presente nelle ordinanze avendo i

giudici omesso d'indicare in relazione a quale delle anzidette riserve

monopolistiche la questione di legittimità costituzionale dovesse

ritenersi rilevante per la definizione dei giudizi di contrabbando di

tabacchi esteri lavorati davanti ad essi pendenti;

che, quindi, non apparendo allo stato sufficientemente formulato e

delimitato l'ambito della questione di legittimità costituzionale

sottoposta all'esame di questa Corte, è necessario disporre la

restituzione degli atti ai giudici predetti per una più puntuale

specificazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe

vengano rispettivamente restituiti ai tribunali di Roma, L'Aquila e

Torino nonché ai giudici istruttori dei tribunali di Milano e di

Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CALPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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