Corte costituzionale

Ordinanza n. 177/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo

comma, lettera b), del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura

finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione

degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei

Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e

militare escluso dalla contrattazione), convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, promossi con sei

ordinanze emesse il 22 gennaio 1997 dal Tribunale amministrativo

regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, rispettivamente

iscritte ai nn. 813, 814, 815, 816, 817 e 818 del registro ordinanze

1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti l'atto di costituzione di Geremia Iurino ed altri nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,

sezione staccata di Lecce, con sei ordinanze di identico contenuto

emesse il 22 gennaio 1997 (reg. ord. nn. 813, 814, 815, 816, 817 e

818 del 1997) nel corso di altrettanti giudizi promossi nei confronti

del Ministero della difesa da ufficiali della Marina militare che

chiedevano il riconoscimento del settimo livello retributivo quale

base iniziale per la valutazione della pregressa anzianità di

servizio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,

secondo comma, lettera b), del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura

finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione

degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei

Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e

militare escluso dalla contrattazione), convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui

limita l'applicabilità dei criteri indicati dalla stessa

disposizione per la determinazione dello stipendio del personale

militare inquadrato in livelli retributivi superiori all'iniziale, al

personale che alla data del 1 febbraio 1981 si trovi nel secondo

livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di

appartenenza;

che ad avviso del giudice rimettente questa disposizione ha

carattere transitorio, sia per l'espressa previsione di un discrimine

temporale, sia perché a questa disciplina si contrappone quella

prevista per la successiva valutazione dell'anzianità pregressa in

caso di promozione dopo l'inquadramento nei nuovi livelli stipendiali

(art. 18 dello stesso d.-l. n. 283 del 1981); sicché per un verso la

data del 1 febbraio 1981 non può essere considerata come il momento

di entrata in vigore della nuova disciplina, costituendo invece il

riferimento temporale per l'applicazione del criterio transitorio di

valutazione dell'anzianità, mentre per altro verso tale criterio,

pur ispirato ad una finalità perequativa, determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra i militari in servizio

alla data del 1 febbraio 1981, che si sono giovati di una valutazione

più favorevole dell'anzianità pregressa, e quelli entrati in ruolo

o inquadrati dopo quella data, i quali, pur svolgendo pari funzioni,

percepirebbero uno stipendio minore, giacché, secondo la disciplina

a regime, non possono fruire, all'atto della promozione, del criterio

di valutazione dell'anzianità di servizio previsto dalla disciplina

transitoria;

che, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe violato anche il

principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97

Cost.), giacché la disparità di trattamento stipendiale causerebbe

gravi turbative alla funzionalità dell'amministrazione;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti

i giudizi ed ha successivamente depositato una memoria per sostenere

che le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate;

che, in uno dei giudizi (reg. ord. n. 813 del 1997), alcuni

ricorrenti hanno depositato l'atto di costituzione oltre venti giorni

dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza che ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale, sostenendo la

fondatezza della questione stessa.

Considerato che le sei ordinanze, emesse tutte dal Tribunale

amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce,

investono le medesime disposizioni ed hanno identico contenuto,

sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

pronuncia;

che, preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la

costituzione delle parti private, ricorrenti nel giudizio principale,

in quanto il relativo atto è stato depositato oltre il termine

perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

computato secondo quanto prevede l'art. 3 delle norme integrative per

i giudizi davanti a questa Corte (da ultimo, ordinanza n. 143 del

1999);

che l'art. 17, secondo comma, lettera b) - del d.-l. n. 283 del

1981 - nella transizione ad una nuova disciplina del trattamento

economico attribuito al personale militare, escluso dalla

contrattazione collettiva, disciplina che prevede l'inquadramento dei

diversi gradi nei livelli retributivi già previsti per le qualifiche

funzionali del personale civile (legge 11 luglio 1980, n. 312),

stabilisce il criterio di valutazione dell'anzianità di servizio di

ciascun militare all'atto dell'inquadramento nei nuovi livelli

stipendiali; mentre, successivamente, regole diverse disciplinano la

valutazione, all'atto della promozione o della nomina a grado o

qualifica che comporti il passaggio ad un livello retributivo

superiore, dell'anzianità maturata nel livello di provenienza (art.

18 dello stesso d.-l. n. 283 del 1981);

che non contrasta con il principio costituzionale di eguaglianza

un differenziato trattamento applicato alla medesima categoria di

soggetti in momenti diversi nel tempo (tra le molte, sentenze n. 409

del 1998, n. 311 del 1995, n. 243 del 1993 e n. 504 del 1988), né è

in sé arbitrario differenziare il criterio di valutazione

dell'anzianità di servizio, considerandola diversamente nel momento

del passaggio ad un nuovo regime retributivo e, successivamente,

nell'ambito di tale nuovo regime, ispirato a diversi criteri di

progressione retributiva;

che neppure è violato il principio di buon andamento della

pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che non può essere

richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (tra le molte,

ordinanza n. 205 del 1998; sentenze n. 273 del 1997, n. 15 del 1995

e n. 146 del 1994);

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale devono

essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma,

lettera b), del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria

dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli

accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei

Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e

militare escluso dalla contrattazione), convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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