Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 secondo

comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo

sviluppo della edilizia abitativa), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 maggio 1989 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Olivier

Regina contro il 2° Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma,

iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 3 maggio 1989 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Roma, sul ricorso proposto da Galletti Luciano

contro il 2° Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma, iscritta al

n. 651 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 3 maggio 1989 (pervenute

il 12 dicembre 1989) la Commissione tributaria di primo grado di Roma

ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168

(Misure fiscali per lo sviluppo della edilizia abitativa), "nei

limiti in cui detta norma non prevede, anziché la decadenza totale

del beneficio fiscale nel caso di reimpiego parziale, l'applicazione

di una quota di imposta proporzionale alla quota reimpiegata dal

corrispettivo conseguito dalla vendita", in riferimento all'art. 3

della Costituzione;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta

inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talché

possono essere riuniti i relativi giudizi;

che la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata

in quanto già ritenuta tale con ord. n. 245 del 1989 e con ord. n.

341 del 1987, nelle quali si è osservato che le situazioni poste a

confronto, di chi destini "interamente" il corrispettivo

dell'alienazione di immobile (avente determinate caratteristiche)

all'acquisto di altro immobile adibito a propria abitazione, con il

conseguente beneficio, per ciò stesso, dell'esenzione

dall'I.N.V.I.M., e chi invece reimpieghi solo "parzialmente" tale

corrispettivo nel suddetto acquisto, sono palesemente differenti in

relazione alla ratio della norma, che è sostanzialmente quella di

introdurre incentivi per lo sviluppo dell'edilizia abitativa;

che, infatti, il beneficio tributario in parola perderebbe di

concreto significato ove l'esenzione fosse estesa all'ipotesi del

reimpiego "parziale", il quale invero sarebbe comprensivo anche

dell'ipotesi di un reimpiego assolutamente "minimo", come tale del

tutto incompatibile con le finalità e la funzione stessa della

disposizione impugnata, che sono appunto quelle di promuovere il

pieno utilizzo del denaro nell'acquisto di immobili destinati a

propria abitazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma,

della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo

dell'edilizia abitativa), sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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