Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72,

ultimo comma e 73 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento

dello stato civile, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1987

dal Tribunale di Trento, iscritta al n. 311 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª

serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di rettificazione di un

atto di nascita, instaurato dai coniugi Melchiori Leone e Pedron

Melchiori Barberina in conseguenza del rifiuto opposto dall'ufficiale

di stato civile di Mezzolombardo alla loro richiesta congiunta di

imporre al figlio Andrea entrambi i loro cognomi, il Tribunale di

Trento, con ordinanza del 7 maggio 1987 (r.o. n. 311/1987), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 71,

72, ultimo comma, e 73 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238

sull'ordinamento dello stato civile, nella parte in cui "non

prevedono e consentono ai genitori la facoltà di determinare anche

il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo mediante

l'imposizione di entrambi i loro cognomi, e in quanto non prevedono

il diritto di quest'ultimo di assumere anche il cognome materno";

che le disposizioni denunziate, in quanto presuppongono una

norma - implicita nel sistema del codice civile - che attribuisce ai

figli legittimi esclusivamente il cognome paterno, sono reputate dal

giudice remittente in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.,

perché violerebbero il diritto del figlio all'identità personale,

il principio di uguaglianza dei cittadini in generale e il principio

di uguaglianza dei coniugi in particolare, nonché, infine, anche i

diritti dei membri della famiglia legittima in rapporto al

trattamento previsto per i figli naturali dall'art. 262, comma

secondo, cod. civ.;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite

le parti private, né ha spiegato intervento la Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

Considerato che oggetto del diritto dell'individuo all'identità

personale, sotto il profilo del diritto al nome, non è la scelta del

nome, bensì il "nome per legge attribuito", come si argomenta

dall'art. 22 Cost. in relazione all'art. 6 cod. civ.;

che la posizione del figlio nato da matrimonio, del quale la

legge attribuisce la paternità al marito della madre (art. 231 cod.

civ.), non è comparabile con quella del figlio naturale nel caso

previsto dall'art. 262, comma secondo, ma soltanto con quella del

figlio naturale nel caso previsto dal primo comma dello stesso

articolo, nel quale la regola di attribuzione del cognome coincide

con quella relativa al figlio legittimo;

che l'interesse alla conservazione dell'unità familiare,

tutelato dall'art. 29, comma secondo, Cost., sarebbe gravemente

pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse

prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, in

guisa che ai figli esso sia non già imposto, cioè scelto, dai

genitori (come il prenome) in sede di formazione dell'atto di

nascita, bensì esteso ope legis;

che invece sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo

all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente

in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della

famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più

rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilii i due

principi sanciti dall'art. 29 Cost., anziché avvalersi

dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro;

che, peraltro, siffatta innovazione normativa, per la quale è

stato presentato già nelle passate legislature e riproposto in

quella in corso un disegno di legge di iniziativa parlamentare, è

una questione di politica e di tecnica legislativa di competenza

esclusiva del conditor iuris;

Visti gli articoli 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 71, 72, ultimo comma, e 73 del R.D. 9

luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, in

riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, sollevata

dal Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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