Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del

decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,

nella legge 21 giugno 1995, n. 236 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 21 giugno 1995, n. 120, recante disposizioni

urgenti per il funzionamento delle universita), promosso con

ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal Tribunale amministrativo

regionale del Molise, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione delle parti private nel giudizio

principale nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Orazio Abbamonte per le parti private nel

giudizio principale e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso avverso il decreto

con cui il Rettore dell'università del Molise respingeva la domanda

di reinquadramento formulata da alcuni dipendenti ai sensi dell'art.

11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con

modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236 (Conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 21 giugno 1995, n. 120, recante

disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita), il

Tribunale amministrativo regionale del Molise, con ordinanza in data

5 luglio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

del predetto art. 11, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione;

che la disposizione censurata prevede che i dipendenti delle

università per stranieri di Perugia e di Siena statizzati ai sensi

degli artt. 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (Norme sul

personale tecnico ed amministrativo delle universita), nonché i

dipendenti tecnici e amministrativi assunti in ruolo ai sensi della

legge 2 maggio 1984, n. 116 (Norme per il conferimento delle

supplenze del personale non docente delle università e degli

istituti di istruzione universitaria), anche se inquadrati su posti

delle nuove carriere, possano beneficiare dell'inquadramento nei

profili professionali delle qualifiche funzionali in base alle

mansioni di fatto svolte;

che, secondo il giudice remittente, tale trattamento di

favore sarebbe privo di ogni ragionevole giustificazione se

considerato alla luce della ratio della disposizione, che

intenderebbe ricollocare il personale non docente delle università,

già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio

1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale

civile e militare dello Stato) e pertanto titolare delle qualifiche

del sistema per carriere, nel nuovo ordinamento per qualifiche

funzionali e mirerebbe ad estendere il criterio di inquadramento in

base alle mansioni di fatto esplicate al personale assunto

successivamente, ma sempre su posti appartenenti al vecchio

ordinamento per carriere;

che nell'ordinanza di rimessione si ricorda che

l'inquadramento per mansioni era stato originariamente disposto

dall'art. 85 della legge n. 312 del 1980 nei riguardi del personale

universitario in servizio alla data del 1 luglio 1979, ma, in seguito

anche ai ritardi di alcune università nella attuazione del sistema

delle qualifiche funzionali, anche successivamente a tale data altro

personale non docente era stato inquadrato su posti previsti dal

vecchio ordinamento per carriere, così da rendere necessario un

nuovo intervento normativo, con l'obiettivo di reinquadrare detto

personale nei profili professionali delle qualifiche funzionali sulla

base delle mansioni effettivamente svolte (art. 1 legge 21 febbraio

1989, n. 63, recante "Disposizioni per alcune categorie di personale

tecnico ed amministrativo delle università");

che, ad avviso del giudice a quo, tratto comune a tutte le

disposizioni testé menzionate sarebbe la circostanza che il

personale da inquadrare secondo il nuovo ordinamento era titolare di

posizioni di lavoro qualificate secondo il sistema per carriere,

sicché la normativa appariva comunque diretta ad inquadrare per la

prima volta tale personale nelle nuove figure professionali, mentre

la fattispecie disciplinata nel censurato art. 11, relativa a

personale già inquadrato su posti propri del nuovo ordinamento per

qualifiche funzionali, verrebbe a configurare una ipotesi del tutto

distinta, cui sarebbe estranea la finalità di disciplinare il

passaggio dal vecchio al nuovo sistema di inquadramento;

che per tale motivo la disposizione oggetto dello scrutinio

di costituzionalità finirebbe con l'attribuire una più favorevole

collocazione professionale a personale già inquadrato secondo il

nuovo assetto;

che l'avere riservato tale reinquadramento solo al personale

statizzato delle università per stranieri di Perugia e di Siena ed

al personale precario assunto in ruolo ai sensi della legge n. 116

del 1984 darebbe corpo ad una discriminazione in danno dei dipendenti

di tutte le università che risultino già titolari di posizioni di

lavoro definite in base all'ordinamento per profili professionali e

qualifiche funzionali e svolgano di fatto mansioni più elevate

rispetto a quelle ad essi formalmente conferite.

che, infatti, nessun peculiare elemento, secondo il Tribunale

amministrativo regionale remittente, potrebbe valere a differenziare

la situazione dei dipendenti statizzati delle predette università

rispetto al restante personale universitario direttamente assunto ed

inquadrato su posti propri del nuovo ordinamento;

che la parte privata, nell'atto di costituzione, ha aderito

alla prospettazione del Tribunale amministrativo regionale

remittente, evidenziando come la finalità della disposizione

censurata sia quella di creare una perfetta corrispondenza,

all'interno del personale tecnico e amministrativo delle università,

tra pianta organica di fatto e inquadramenti giuridici;

che proprio tale finalità renderebbe manifesta la

ingiustificata limitazione dell'inquadramento secondo le mansioni di

fatto al solo personale universitario delle università per stranieri

di Perugia e Siena;

che conseguentemente si chiede a questa Corte di estendere la

disciplina di favore al restante personale universitario che versi in

analoga situazione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque infondata;

che la difesa erariale rileva come la disposizione censurata

abbia un evidente carattere di specialità, e ritiene che questo ne

dovrebbe escludere la generalizzazione;

che secondo l'Avvocatura, seppure la disciplina derogatoria

apparisse priva di giustificazione, dovrebbe comunque dichiararsi

l'illegittimità della norma di privilegio, non certo estendere

indiscriminatamente la disciplina d'eccezione fino a conferirle

connotati di generalità;

che inoltre la posizione del personale delle università di

Perugia e di Siena presenterebbe aspetti del tutto peculiari, che

giustificherebbero un loro differente trattamento;

che tali università avevano infatti carattere non statale,

sicché i rapporti di lavoro con il personale erano regolati in base

a contratti di diritto privato, di modo che l'inquadramento del

personale nei rispettivi livelli non era analogo a quello del

personale delle università statali;

che dunque, a seguito della statizzazione dei due Atenei, con

la correlativa equiparazione dei rapporti di lavoro a quelli delle

altre università, restava da soddisfare l'esigenza di omologare i

criteri di inquadramento attraverso la verifica degli inquadramenti

precedentemente disposti e delle mansioni concretamente esercitate;

che, in conclusione, la disposizione censurata risulterebbe

del tutto giustificata.

Considerato che la legge 11 luglio 1980, n. 312, nel disciplinare

il passaggio dal sistema delle carriere a quello delle qualifiche

funzionali, ha inquadrato il personale universitario in servizio alla

data del 1 luglio 1979 secondo il criterio delle mansioni di fatto

svolte (art. 85);

che l'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, ha

successivamente disposto l'inquadramento per mansioni in favore di

coloro che siano stati assunti o inquadrati dopo il 1 luglio 1979 su

posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento o

che comunque non abbiano potuto beneficiare dell'inquadramento per

mansioni previsto dalla legge n. 312 testé citata;

che l'art. 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 -

oggetto della questione odierna -, oltre ad estendere la possibilità

di inquadramento secondo mansioni al personale assunto su posti di

ruolo del sistema per carriere fino al 31 agosto 1992, ha disposto in

favore dei dipendenti delle università per stranieri di Perugia e di

Siena, nonché dei dipendenti tecnici e amministrativi "precari"

assunti in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116,

l'inquadramento nei profili professionali delle qualifiche funzionali

secondo le mansioni di fatto svolte;

che il giudice remittente, assumendo che l'art. 11 citato

consenta un "nuovo" inquadramento per mansioni alle categorie di

personale sopra enumerate, che ne avrebbero già beneficiato all'atto

dell'inquadramento su posti del nuovo ordinamento per qualifiche,

denuncia l'irragionevole discriminazione prodotta in danno del

restante personale universitario, pur esso inquadrato nei profili

professionali delle qualifiche funzionali e tuttavia non ammesso al

nuovo inquadramento per mansioni;

che proprio tale premessa argomentativa si rivela tuttavia

erronea;

che deve in primo luogo negarsi che il personale della

università per stranieri di Perugia sia stato inquadrato secondo i

criteri posti nell'art. 85 della legge n. 312 del 1980;

che la Corte dei conti, con la deliberazione della sezione di

controllo n. 68 del 27 aprile 1993, muovendo dal presupposto che il

rapporto che legava l'università per stranieri di Perugia al proprio

personale fosse di natura privatistica, aveva affermato che i

dipendenti della suddetta università non erano destinatari della

legge n. 312 del 1980 in quanto essi, al tempo dell'entrata in vigore

di questa legge, non erano ancora stati inseriti nei ruoli statali,

ed aveva aggiunto che nei loro confronti non trovava applicazione

neppure la disciplina dettata dall'art. 1 della legge n. 63 del 1989,

concludendo che il personale non docente non aveva titolo a

conseguire l'inquadramento nella qualifica superiore, in

corrispondenza alle mansioni esercitate;

che, alla luce di tale indirizzo interpretativo, che trova

conferma nella giurisprudenza amministrativa, risulta evidente come

al personale non docente dell'università per stranieri di Perugia e

di Siena, inquadrato in ruolo in base alla normativa speciale di cui

agli artt. 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, non sia

applicabile la normativa transitoria diretta a governare il passaggio

dal sistema delle carriere a quello delle qualifiche funzionali;

che del resto l'art. 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370

(Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e

tecnologica), ha chiarito che la disposizione sulla quale si appunta

il dubbio di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte

"si interpreta, per la parte riguardante il personale delle

Università per stranieri di Perugia e Siena, nel senso che i

benefici di cui all'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 si

applicano al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei ruoli

delle predette Università con la sola esclusione di quello che,

successivamente all'inquadramento di cui all'art. 27 della legge

29 gennaio 1986, n. 23, abbia già eventualmente usufruito dei

benefici di cui all'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312";

che dunque il legislatore, in sede di interpretazione

autentica, ha inteso inequivocabilmente escludere che la disposizione

censurata possa trovare applicazione nei confronti di personale delle

università di Perugia e Siena, il quale, dopo la statizzazione dei

due atenei ed il conseguente mutamento di regime del rapporto di

lavoro, abbia beneficiato di un inquadramento nei profili

professionali delle qualifiche funzionali secondo le mansioni di

fatto esplicate;

che, quanto infine al personale precario assunto ai sensi

della legge n. 116 del 1984, il relativo inquadramento è avvenuto a

seguito del superamento di un concorso nazionale riservato per

l'immissione nelle qualifiche funzionali iniziali per le quali tale

personale fosse in possesso dei prescritti requisiti e in quelle per

le quali fosse stata conferita la supplenza o che corrispondessero

alla relativa carriera (art. 2 legge 2 maggio 1984, n. 116);

che anche in tal caso, dunque, l'inquadramento non è

avvenuto sulla base delle mansioni effettivamente svolte, che

costituivano semmai il presupposto per la partecipazione al concorso

nazionale riservato;

che pertanto l'art. 11 del decreto-legge 21 aprile 1995,

n. 120, trovando applicazione nei confronti di categorie di

personale, che, a vario titolo, non siano state inquadrate nei

profili professionali delle qualifiche funzionali secondo il criterio

delle mansioni svolte, si sottrae alle censure di costituzionalità

ad esso mosse, in quanto appare diretto non già a definire un regime

giuridico di favore, bensì a perequare la posizione delle categorie

di personale in essa considerate a quella del restante personale

tecnico amministrativo delle università, il quale, avvalendosi

dell'art. 85 della legge n. 312 del 1980 e, successivamente,

dell'art. 1 della legge n. 63 del 1989, aveva già beneficiato di un

inquadramento "per mansioni" nei profili professionali delle

qualifiche funzionali;

che la questione di legittimità costituzionale, formulata

sulla scorta di un erroneo presupposto interpretativo, deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge 21 aprile

1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno

1995, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

21 giugno 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il

funzionamento delle universita), sollevata, in riferimento agli

articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale del Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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