Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, decimo

comma, della legge della regione Siciliana 27 dicembre 1978, n. 71

(Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel

territorio della regione Siciliana in materia urbanistica), promosso

con ordinanza emessa il 2 luglio 1997 dal Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso

proposto da Foti Salvatore contro il comune di Caltagirone, iscritta

al n. 537 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 34 dell'anno

1998;

Visto l'atto di costituzione di Foti Salvatore;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

sezione staccata di Catania, con ordinanza del 2 luglio 1997,

pervenuta alla Corte costituzionale il 2 luglio 1998 (r.o. n. 537 del

1998), sul ricorso proposto nei confronti delle ordinanze sindacali

con le quali era stato ingiunto al ricorrente, a seguito di condanna

penale emessa nei suoi confronti dal tribunale di Caltagirone, il

pagamento di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria, per la

lottizzazione di terreno non autorizzata, ai sensi dell'art. 51,

decimo comma, della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71

(Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel

territorio della regione Siciliana in materia urbanistica), ha

sollevato, per violazione del principio di uguaglianza, questione di

legittimità costituzionale della citata norma;

che detta disposizione, nonostante sia stata abrogata

dall'art. 39 della legge regionale n. 37 del 1985, che ha stabilito

una misura più favorevole, è stata ritenuta, con una motivazione

non implausibile, applicabile alla fattispecie in esame dal tribunale

amministrativo rimettente, che ha emesso una contestuale sentenza

parziale;

che l'art. 51, decimo comma, viene denunciato per violazione

dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede, per la

ipotesi di compravendita di terreno abusivamente lottizzato, una

sanzione rigida, pari a lire 20.000 per metro quadrato, non correlata

al valore delle opere preordinate alla lottizzazione stessa o delle

aree lottizzate, come invece previsto dall'art. 41, secondo comma,

della legge n. 1150 del 1942;

che secondo il giudice a quo la rigidità del sistema

sanzionatorio in questione non consentirebbe all'amministrazione,

titolare del relativo potere, di graduare l'entità della sanzione

alla gravità dell'illecito, non sempre correlata alla dimensione dei

lotti; né terrebbe conto del valore delle aree, che può mutare in

modo consistente, avuto riguardo alla relativa ubicazione;

che nel giudizio innanzi alla Corte la parte privata del

procedimento a quo ha depositato una memoria fuori termine.

Considerato che la previsione, per la "compravendita di terreni

abusivamente lottizzati", di sanzione amministrativa pecuniaria

ragguagliata a L. 20.000 al metro quadro, contenuta nel decimo comma

dell'art. 51 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71,

non si pone in contrasto, sotto alcuni dei profili denunciati, con

l'art. 3 della Costituzione;

che, infatti, la scelta dell'ammontare della sanzione

amministrativa pecuniaria rientra nella discrezionalità del

legislatore regionale siciliano, che non è affatto tenuto a seguire

pedissequamente il sistema sanzionatorio della ormai superata legge

urbanistica nazionale n. 1150 del 1942 (che, peraltro, all'art. 41

non prevede specificamente una sanzione pecuniaria per lottizzazione

abusiva, ma una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione o

alla restituzione in pristino, ipotesi estranee alla fattispecie),

né a ragguagliare la sanzione al valore delle opere preordinate alla

lottizzazione o delle aree lottizzate, come pretenderebbe l'ordinanza

di rimessione;

che il ragguaglio della sanzione ai metri quadri oggetto

della compravendita non costituisce una scelta manifestamente

irragionevole, in quanto può comportare semplificazioni nel calcolo,

potendosi realizzare l'illecito con la semplice stipulazione del solo

atto cartolare di compravendita, senza che sia stato preceduto o

accompagnato da compimento di opere e non essendo, in taluni casi,

agevole la ricognizione del valore dell'area lottizzata;

che la sanzione è solo rigida nell'importo a metro quadro,

mentre è variabile in relazione alla quantità - come del resto in

altre ipotesi di violazioni previste dal medesimo art. 51 - nella

fattispecie di compravendita di terreni abusivamente lottizzati

essendo proporzionata all'entità della superficie compravenduta;

che il legislatore siciliano ha operato - in modo non

manifestamente arbitrario o irragionevole - la scelta di puntare in

primo luogo ad impedire trasferimenti di terreni abusivamente

lottizzati attraverso la nullità dell'atto di compravendita, nel

caso in cui non risulti dall'atto che l'acquirente era a conoscenza

della mancanza di abilitazione alla lottizzazione, applicando in ogni

ipotesi (ricorrendo o no la nullità) a carico dell'alienante la

sanzione pecuniaria ragguagliata a L. 20.000 a metro quadro;

che, peraltro, la legge n. 71 del 1978 non ha previsto per la

fattispecie di compravendita di terreni abusivamente lottizzati una

acquisizione dei terreni, contemplata invece dall'art. 19 della

successiva legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, la cui

applicazione, in Sicilia, salvo alcune esclusioni ed integrazioni, è

avvenuta sulla base dell'art. 1 della legge siciliana 10 agosto 1985,

n. 37, cioè con la stessa legge, che all'art. 39, ha abrogato la

norma denunciata in questa sede;

che, pertanto, alla luce dei predetti rilievi, la questione

va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51, decimo comma, della legge

della Regione Siciliana 27 dicembre 1978, n. 71 (Norme integrative e

modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione

Siciliana in materia urbanistica), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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