Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 459/1972
  • art. 18legge 7/1970

citata

  • art. 14d.l. 7/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 8 agosto 1972, n. 459 (Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga

delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi

per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3

febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11

marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo), promosso con

ordinanza emessa l'8 aprile 1983 dal pretore di Latina nel

procedimento penale a carico di Bonomo Salvatore, iscritta al n. 482

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 322 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di

Latina dubita che l'art. 7 del D.L. 1° luglio 1972, n. 287,

introdotto con l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459,

nella parte in cui prevede la pena dell'ammenda, proporzionale per

ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo, per la contravvenzione

di omessa comunicazione del licenziamento entro 4 giorni dalla

cessazione del rapporto di lavoro (di cui all'art.14 del D.L. 3

febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11

marzo 1970, n. 83), contrasti - nell'ipotesi in cui la violazione sia

accertata non a seguito di comunicazione del licenziamento o di

visita ispettiva, bensì sulla base degli atti d'ufficio - con gli

artt. 3 e 25 cpv. Cost.: assumendo al riguardo, che in tal modo

l'Ispettorato del lavoro resterebbe sostanzialmente libero di

determinare la data di contestazione della contravvenzione (e con

ciò di far cessare la permanenza) e quindi di incidere sulla

determinazione della pena;

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha

chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (cfr., tra le altre, sent. n. 114 del 1982), la

discrezionalità nell'applicazione della legge può tutt'al più dar

luogo a disparità di mero fatto, non apprezzabili sotto il profilo

della violazione del principio di uguaglianza;

che d'altra parte, la circostanza che, nel caso di pene

proporzionali, l'entità della sanzione possa in concreto dipendere

dall'epoca di accertamento e contestazione del reato non comporta

certo violazione del principio di legalità della pena posto che

l'entità di questa, nella specie, è in astratto determinata con

precisione dalla legge e in concreto correlata al comportamento

antigiuridico del reo, che può farne cessare la protrazione a

prescindere dalla maggiore o minore solerzia dell'Ispettorato del

lavoro;

che pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7 del D.L. 1° luglio 1972, n. 287,

introdotta con l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal

Pretore di Latina con ordinanza dell'8 aprile 1983 (r.o. 482/83).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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