Corte costituzionale

Ordinanza n. 173/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma,

del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a

salvaguardia dei livelli occupazionali), promosso con ricorso della

Regione Toscana, notificato il 7 novembre 1992, depositato in

cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 68 del registro

ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso regolarmente

notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della

Costituzione, dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 8 ottobre

1992, n. 398 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli

occupazionali);

che la disposizione impugnata detta norme in ordine alle azioni

formative di cui all'art. 25, decimo comma, della legge 23 luglio

1991, n. 223, stabilendo che le stesse sono elaborate anche con la

cooperazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione e

delle agenzie regionali per l'impiego, secondo gli indirizzi e i

tempi concordati tra il Ministero del lavoro e della previdenza

sociale e le regioni, e prevedendo altresì che, nel caso in cui le

regioni non abbiano potuto elaborare ed eseguire le azioni formative

nei tempi concordati, le stesse possono essere realizzate, su

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da parte

di enti od organismi appositamente individuati e prescelti sulla base

della specifica competenza e dell'affidabilità;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile e comunque non fondata;

Considerato che il decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, non è

stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato del Ministero di grazia e

giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289

del 9 dicembre 1992;

che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., da

ultimo, le ordinanze nn. 494 e 495 del 1992), la questione di

legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a salvaguardia dei

livelli occupazionali), sollevata, con il ricorso indicato in

epigrafe, dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, 118,

3 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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