Corte costituzionale

Ordinanza n. 173/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della

legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private),

promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1983 dal Pretore di Grumello

del Monte nel procedimento civile vertente tra Baldini Pier Luigi e

S.p.a. Italpresse, iscritta al n. 772 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno

1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che il pretore di Grumello del Monte, con ordinanza 18

aprile 1983 (r.o. n. 772/1983), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482

("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche

amministrazioni e le aziende private"), deducendo che esso, prevedendo

un sistema di assunzione obbligatoria degli invalidi civili o di guerra

a carico delle imprese private, contrasterebbe con gli artt. 38 e 41

Cost., addossando ai privati un onere assistenziale di pertinenza dello

Stato, con conseguente compressione dell'iniziativa econonomica

privata;

Considerato che questa Corte, con riferimento alla previgente

normativa sull'assunzione obbligatoria degli invalidi (d.l. C.P.S. 3

ottobre 1947, n. 1222), ha già ritenuto non fondata la questione sotto

gli stessi profili ora dedotti, in quanto da un lato alle imprese non

viene addossato il mantenimento assistenziale degli invalidi, ma si ha

solo la instaurazione di un regolare rapporto di lavoro, in base al

preventivo esame della residua capacità di lavoro dell'invalido e

dall'altro non viene imposta una limitazione alla libera iniziativa non

ammessa dall'art. 41 della Costituzione poiché il vincolo che viene

imposto alle aziende ha una giustificazione di carattere sociale e

l'iniziativa privata non viene compressa, non alterandosi la

valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle

imprese (sent. n. 38 del 1980 e n. 279 del 1983);

che non vengono addotte dal giudice a quo argomentazioni che

possano indurre a mutare il suddetto orientamento della Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482

("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche

amministrazioni e le aziende private"), sollevata dal pretore di

Grumello del Monte con ordinanza 18 aprile 1983, in riferimento agli

artt. 38 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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