Corte costituzionale

Ordinanza n. 172/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/2001 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 2 del regio d.l. 20 luglio

1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i

minorenni) - convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835,

modificato dal r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella

legge 16 gennaio 1939, n. 90, e nuovamente modificato dalle leggi

25 luglio 1956, n. 888 e 27 dicembre 1956, n. 1441, promosso con

Ordinanza emessa il 11 febbraio 2000 dal tribunale per i minorenni di

Cagliari nel procedimento di volontaria giurisdizione promosso dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di

Cagliari nei confronti di Cannas Giovanni ed altra, iscritta al

n. 548 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2000;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale per i minorenni di Cagliari, con

Ordinanza emessa il 11 febbraio 2000, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del regio d.l. 20 luglio 1934, n. 1404

(Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) -

convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, modificato dal r.d.l.

15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella legge 16 gennaio 1939,

n. 90, e nuovamente modificato dalle leggi 25 luglio 1956, n. 888 e

27 dicembre 1956, n. 1441 - nella parte in cui prevede che il

collegio deve essere costituito con la presenza di due componenti

privati, uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile;

che il tribunale rimettente dichiara di essersi costituito

con la presenza di due componenti laici di sesso maschile, a causa

dell'impedimento dei giudici onorari di sesso femminile, sia titolare

che supplente, a partecipare all'udienza, e rileva che tale

composizione determina una nullità insanabile per violazione delle

norme sulla costituzione del giudice;

che, ad avviso del giudice a quo, la questione di

legittimità costituzionale sarebbe rilevante, in quanto il suo

accoglimento farebbe venir meno il vizio di costituzione del giudice;

che il giudice rimettente osserva come la disposizione in

esame fosse diretta ad assicurare la presenza femminile nel collegio

giudicante in un'epoca in cui i giudici togati erano esclusivamente

uomini, stante il divieto di accesso delle donne alla magistratura, e

come alla data dell'ultima riforma del tribunale per i minorenni,

risalente all'anno 1956, la situazione fosse la medesima, in quanto,

nonostante l'entrata in vigore della Costituzione che sanciva il

divieto di discriminazioni tra uomo e donna anche relativamente

all'accesso al lavoro, alle donne era ancora inibito l'ingresso in

magistratura;

che, ad avviso del tribunale rimettente, la permanenza di una

distinzione tra i sessi, pur se limitata all'ambito della

magistratura onoraria, sarebbe ancor più discriminatoria;

che pertanto la norma censurata, oltre a porsi in contrasto

con la Costituzione, risulterebbeanacronistica;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione,

sostenendo che la finalità della norma deve individuarsi nella

esigenza di garantire, con la presenza delle donne nel collegio

giudicante, un giudizio meglio orientato alla tutela dei minori

attraverso il peculiare contributo derivante dalla sensibilità

femminile e che quindi la scelta del legislatore non appare

censurabile né tantomeno discriminatoria rispetto al sesso maschile.

Considerato che appare opportuno precisare che la partecipazione

delle donne all'amministrazione della giustizia nelle corti di assise

e nei tribunali per i minorenni non risale ad epoca anteriore alla

Costituzione bensì è stata introdotta con la legge n. 1441 del

1956;

che, come questa Corte ha reiteratamente sostenuto, deve

riconoscersi al legislatore una insindacabile discrezionalità nella

scelta tra le diverse forme di composizione degli organi

giurisdizionali (in particolare, ordinanze n. 10 del 1994 e n. 590

del 1988), salvi i limiti della ragionevolezza;

che tale discrezionalità risulta evidentemente esercitata in

modo non irragionevole anzitutto nel momento della emanazione della

norma impugnata, nel quale operava il principio della esclusione

delle donne dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali;

che in occasione dei diversi interventi normativi posteriori

alla legge 9 febbraio 1963, n. 66 (Ammissione della donna ai pubblici

uffici ed alle professioni) con la quale si è consentito alle donne

l'accesso alla magistratura, il legislatore, pur modificando alcune

norme dell'ordinamento giudiziario relative al tribunale per i

minorenni e alla sezione per i minorenni della corte d'appello, ha

voluto lasciare immutata la disposizione in esame, implicitamente

confermando la scelta inerente alla composizione del tribunale per i

minorenni;

che, in particolare, l'art. 2 della legge 8 agosto 1977,

n. 532 (Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento

giudiziario), emanato in sostituzione del secondo comma dell'art. 58

dell'ordinamento giudiziario, ha variato il numero dei magistrati

della sezione per i minorenni, senza incidere in alcun modo sulla

previsione relativa all'intervento dei due esperti di sesso diverso;

che l'art. 14 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449

(Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento

giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli

imputati minorenni), inserendo nell'ordinamento giudiziario

l'art. 50-bis, recante disposizioni sul giudice per le indagini

preliminari, ha espressamente previsto la partecipazione di due

giudici onorari, un uomo e una donna, all'udienza preliminare del

tribunale per i minorenni;

che specialmente quest'ultima disposizione rivela come il

legislatore abbia considerato tuttora fondamentale la presenza nel

tribunale per i minorenni di giudici onorari di sesso diverso, in

modo che nelle sue decisioni il collegio possa sempre avvalersi del

peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del

sesso di appartenenza;

che tale risultato può conseguirsi soltanto con la

disposizione in esame, la quale garantisce appunto la diversità di

sesso dei componenti laici, consentendo così al tribunale una

completezza di prospettive, che potrebbe non verificarsi, ove la

composizione laica del collegio non fosse obbligatoriamente

differenziata in relazione al detto requisito;

che, infine, quantunque la norma in esame sia stata emanata

per consentire la partecipazione femminile nei collegi giudicanti in

un determinato momento storico nel quale operavano ancora

discriminazioni in ragione del sesso, deve tuttavia osservarsi che

per effetto dell'ammissione delle donne alla magistratura - disposta

con la citata legge n. 66 del 1963 - la ratio legis della norma

impugnata non è divenuta anacronistica, come sostiene il giudice

rimettente, bensì ha assunto un diverso significato, consistente,

come si è già precisato, nell'assicurare che le decisioni del

tribunale per i minorenni siano adottate con apporti di carattere

scientifico e, al tempo stesso, con una completa proposizione di

prospettive e di analisi;

che, infine, le difficoltà denunciate dal rimettente nella

formazione dei collegi giudicanti costituiscono inconvenienti di mero

fatto, che in quanto tali non assumono rilievo nel giudizio di

legittimità costituzionale;

che la questione risulta quindi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del regio d.l. 20 luglio

1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i

minorenni) - convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835,

modificato dal regio d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella

legge 16 gennaio 1939, n. 90, e modificato dalle leggi 25 luglio

1956, n. 888 e 27 dicembre 1956, n. 1441 - sollevata dal tribunale

per i minorenni di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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