Corte costituzionale

Ordinanza n. 172/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/06/2000 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 413/1991

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 5,

della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le

basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare

l'attività d'accertamento; disposizioni per la rivalutazione

obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare

il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari

pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza

fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 25

settembre 1998 dalla commissione tributaria provinciale di Foggia,

sui ricorsi riuniti proposti da Di Iasio Raffaele ed altri contro la

direzione regionale per le entrate della Puglia - sezione di Foggia,

iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 12

dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza del 25 settembre 1998 (iscritta al

r.o. n. 164 del 1999), la commissione tributaria provinciale di

Foggia ha sollevato - nel corso di un giudizio proposto da taluni

contribuenti, per la restituzione della ritenuta IRPEF effettuata

sulle somme loro corrisposte nel 1997, a titolo di indennità di

esproprio questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per

ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l'attività d'accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei

centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), "nella parte in

cui non prevede l'assoggettamento a tassazione soltanto delle

indennità riscosse in virtù di atti, anche volontari, o

provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988";

che il rimettente - nel denunciare violazione dell'art. 3

della Costituzione - ritiene che la censurata disposizione debba

essere intesa nel senso "che le somme percepite a titolo di esproprio

e di cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo,

nonché a seguito di occupazioni acquisitive, a far tempo dal 1°

gennaio 1992, cioè dalla data di entrata in vigore della legge,

siano assoggettate a tassazione... senza che abbia alcuna incidenza,

per l'insorgenza dell'obbligo contributivo, la data del provvedimento

o dell'atto che ha generato la corresponsione delle somme";

che, ad avviso del giudice a quo, ne conseguirebbe un

trattamento privilegiato per i contribuenti di cui al comma 9 della

disposizione censurata - e cioè per coloro che vengono assoggettati

retroattivamente a tassazione per il triennio 1989-1991 - rispetto

alla generalità dei contribuenti ricadenti nella previsione del

comma 5, "atteso che soltanto in favore dei primi, e senza alcuna

apprezzabile giustificazione razionale, la tassazione viene

circoscritta alle somme percepite in conseguenza di atti anche

volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988

e fino alla data di entrata in vigore della legge";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la sollevata questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che il rimettente, nell'assumere che, nella

fattispecie al suo esame, non avrebbe alcun rilievo, per l'insorgenza

dell'obbligo tributario, la data del provvedimento o dell'atto che ha

generato il diritto alla corresponsione delle somme, pone, a premessa

della denunciata disparità di trattamento, una scelta ermeneutica

che richiedeva di essere adeguatamente argomentata e motivata, attesa

l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali tutt'altro che univoci,

circa i presupposti di applicabilità dell'art. 11 della legge 30

dicembre 1991, n. 413, segnatamente con riferimento alla necessità o

meno di tener conto, nelle varie fattispecie di tassazione delle

plusvalenze, della data del titolo posto a fondamento del diritto

all'indennità;

che, avendo il giudice a quo l'obbligo di dar conto della

rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata

questione, la evidenziata carenza di motivazione preclude alla Corte

la necessaria verifica sulla sussistenza di entrambe le condizioni

occorrenti per dare valido ingresso allo scrutinio di

costituzionalità;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 5, della legge 30

dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,

per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività

d'accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei

beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e

per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega

al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per

reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del

conto fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Foggia, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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