Corte costituzionale

Ordinanza n. 172/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/06/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato da Bernardini Rita, Fiori Raffaella e

Sabatano Mauro, nella qualità di promotori e presentatori dei

referendum abrogativi in tema di esercizio della caccia e di

obiezione di coscienza nei confronti del Senato della Repubblica e

della Camera dei deputati, sorto a seguito degli atti del Senato

della Repubblica e della Camera dei deputati con cui sono state

approvate fasi del procedimento legislativo vòlto alla approvazione

di leggi miranti al superamento dei referendum abrogativi già

indetti, con ricorso depositato il 3 giugno 1997 ed iscritto al n. 75

del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 3 giugno 1997, i comitati

promotori dei referendum abrogativi in tema di "esercizio della

caccia" e di "obiezione di coscienza", indetti con d.P.R. 15 aprile

1997 (in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997), hanno proposto

conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica e

della Camera dei deputati, in relazione all'approvazione da parte del

Senato - in data, rispettivamente, 26 febbraio e 29 gennaio 1997 - di

un disegno di legge recante "Norme per l'accesso ai fondi agricoli" e

di altro recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza",

nonché agli atti della Camera dei deputati con cui sono state

assegnate in Commissione e poi in Aula la discussione e la votazione

sui disegni di legge approvati dal Senato, chiedendo che la Corte,

previa declaratoria di ammissibilità e sospensiva degli atti

impugnati, dichiari nel merito che non spetta alle Camere approvare

leggi che incidono sulle materie oggetto dei quesiti nell'imminenza

della consultazione referendaria;

che i ricorrenti hanno altresì chiesto alla Corte di sollevare

questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt.

3, 48 e 75 della Costituzione - dell'art. 39 della legge 25 maggio

1970 n. 352, nella parte in cui non fissa un congruo termine prima

della consultazione referendaria, oltre il quale non possono

approvarsi nuove leggi nelle materie oggetto di referendum;

che i ricorrenti prospettano il cattivo uso del potere

legislativo, lesivo delle competenze ad essi costituzionalmente

garantite, osservando inoltre come il legislatore non sia intervenuto

per evitare - attraverso una modifica della legge n. 352 del 1970 -

quegli intralci agli adempimenti preelettorali che possono conseguire

all'approvazione di una legge nell'imminenza delle consultazioni

(già segnalati dalla Corte nella sentenza n. 68 del 1978);

che, in particolare, essi rilevano come detta approvazione e la

successiva cognizione da parte dell'Ufficio centrale per il

referendum presso la Corte di Cassazione di una nuova legge in

prossimità del referendum impediscano di svolgere la campagna

referendaria sul nuovo testo e di provvedere alla stampa delle schede

con il nuovo quesito;

che, inoltre, lo stesso Ufficio centrale sarebbe oggetto di

un'indebita pressione, non potendo decidere con tranquillità,

siccome consapevole "che non vi sarebbe tempo per stampare nuove

schede";

che, infine, pur auspicando un'autolimitazione della attività

parlamentare fino a quindici - venti giorni prima della

consultazione, i ricorrenti ritengono che una soluzione possa

trovarsi nell'accoglimento della questione di legittimità

costituzionale che come sopra essi chiedono di sollevare.

Considerato che la Corte è chiamata a stabilire in camera di

consiglio, senza contraddittorio, se ricorrano i presupposti

soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del conflitto, sintetizzati

dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'espressione

"materia di conflitto";

che, sotto il profilo soggettivo, sussiste la legittimazione a

ricorrere dei comitati promotori, rappresentanti degli elettori

sottoscrittori della richiesta referendaria, i quali agiscono a

tutela delle proprie attribuzioni nell'ambito del procedimento

referendario (cfr., da ultimo, ordinanze n. 131 e n. 171 del 1997);

che, sempre sotto il profilo soggettivo, parimenti sussiste la

legittimazione passiva della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica, essendo essi individuati nella prospettazione come i

soggetti che avrebbero posto in essere il comportamento lesivo delle

attribuzioni vantate dai ricorrenti;

che, per quanto riguarda poi il requisito oggettivo del

conflitto, la lamentata lesione consisterebbe nell'esercizio della

potestà legislativa, censurato in quanto non contenuto entro un arco

temporale stimato congruo dai ricorrenti;

che, tuttavia, anche in pendenza di un procedimento di referendum

abrogativo "sia nella fase dell'iniziativa e della raccolta delle

sottoscrizioni, sia nel corso degli accertamenti sulla legittimità e

sull'ammissibilità delle richieste, sia successivamente alla stessa

indizione del referendum abrogativo", le Camere conservano la loro

potestà legislativa (sentenza n. 68 del 1978), con la conseguenza

che il procedimento di formazione della legge, in quanto tale, non

può entrare in conflitto con le attribuzioni del comitato promotore

del referendum;

che, per altro verso, tali attribuzioni in tutta la loro

possibile estensione trovano piena tutela attraverso la garanzia

dell'accertamento compiuto dall'Ufficio centrale ai sensi dell'art.

39 della legge n. 352 del 1970, come risultante dalla dichiarazione

di parziale illegittimità costituzionale pronunciata da questa Corte

con la citata sentenza n. 68 del 1978 (cfr. ordinanza n. 45 del

1983), garanzia che non può mai tradursi nella sottrazione, sia pure

temporanea, alla competenza del Parlamento di alcune materie soltanto

perché investite dai quesiti referendari;

che, conseguentemente, sarebbe inammissibile il conflitto

proposto in ordine a una legge perfetta, già entrata in vigore e

diretta ad abrogare le disposizioni investite dal referendum ed è

perciò a maggior ragione inammissibile il conflitto proposto in

relazione ad atti del procedimento legislativo anteriori

all'approvazione della legge (v. ordinanza n. 45 del 1983);

che con le prospettate eventuali difficoltà nello svolgimento

delle operazioni referendarie, derivanti dai tempi delle attività

legislative, si ipotizzano inconvenienti operativi ai quali questa

Corte non potrebbe comunque porre rimedio (v. sentenza n. 68 del

1978);

che dunque nessuna lesione della sfera di attribuzioni

costituzionali del comitato è configurabile per effetto della

denunziata attività legislativa in itinere delle Camere;

che la materia del conflitto difetta anche in relazione alla

lamentata interferenza sul giudizio dell'Ufficio centrale per il

referendum in ordine al quale semmai sarebbe tale organo il soggetto

legittimato a dolersi;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, restando

assorbita ogni ulteriore questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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