Corte costituzionale

Ordinanza n. 172/1985

Altra decisione · depositata il 25/05/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della

legge 15 settembre 1964, n. 756 (Proroga dei contratti agrari),

promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1981 dal Tribunale di Lecce

nel procedimento civile vertente tra Cervetti Vito ed altra e Moretti

Rocco, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1981.

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore

Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Cervetti Vito,

concedente di un fondo rustico, e Moretti Rocco, affittuario, avente

per oggetto la cessazione del rapporto, il Tribunale di Lecce con

ordinanza del 1 aprile 1981 (reg. ord. n. 448 del 1981) sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 l. 15 settembre

1964 n. 756;

che il Tribunale rilevava come tale disposizione - nella parte in

cui disponeva la proroga dei contratti agrari, fra cui quelli di

affitto a coltivatore diretto, "in corso alla data di entrata in vigore

della presente legge" e "fino a nuova disposizione" - venisse

interpretata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso

che non erano soggetti a proroga legale i contratti di affitto

stipulati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;

che la disposizione, così intesa, sembrava al Tribunale

confliggere con gli artt. 2, 3 e 44 della Costituzione;

che le parti private non si costituivano.

Considerato che dopo l'emissione dell'ordinanza di rimessione è

entrata in vigore la legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 53, terzo

comma, così stabilisce: "L'articolo 14 della legge 15 settembre 1964

n. 756, e il primo comma dell'art. 3 della legge 9 agosto 1973 n. 508,

devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte

le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o

scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore

delle leggi medesime";

che la sopravvenienza di questa norma impone di restituire gli atti

al giudice a quo perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza

della questione di legittimità costituzionale nel giudizio principale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce perché

riesamini, secondo la sopravvenuta legge 3 maggio 1982 n. 203, la

rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14

l. 15 settembre 1964 n. 756, sollevata con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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