Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, della legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedure e

norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi

di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 7

maggio 1991 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico

di Pinciaroli Enrico, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1992

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Macerata, nel procedimento penale a

carico di Pinciaroli Enrico, imputato della contravvenzione di cui

all'art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982 perché, quale titolare di una

ditta di autocarrozzeria e verniciatura, effettuava, senza la

prescritta autorizzazione (art. 16 del citato d.P.R.), lo stoccaggio

di rifiuti tossici e nocivi in quantità inferiore a 50 KG, con

ordinanza del 7 maggio 1991 (R.O. n. 310 del 1991), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,

della legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31, che esonera

dall'obbligo di autorizzazione i quantitativi di rifiuti di cui

innanzi;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli

artt. 3, 117 e 25 della Costituzione in quanto la Regione ha

legiferato per la "fattispecie" in materia sottratta alla sua

competenza e sanzionata penalmente, con conseguente disparità di

trattamento;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 213 del 20 maggio

1991 ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma

ora di nuovo denunciata;

che, pertanto, essa è stata espunta dall'ordinamento;

che la questione, quindi, va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge

della Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedure e norme di

attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di

smaltimento dei rifiuti), in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari