Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma

quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni

urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato

e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico

impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1990, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1991 dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto

da Francesco Paolo Di Carlo contro il Ministero di grazia e giustizia

ed altra, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio, in cui il ricorrente,

dipendente del Ministero di grazia e giustizia con qualifica di

direttore di Cancelleria del ruolo ad esaurimento, aveva impugnato le

note con cui l'Amministrazione aveva respinto la domanda volta ad

ottenere il trattenimento in servizio sino al raggiungimento della

massima anzianità pensionabile, il Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 20 marzo 1991 (e

pervenuta il 5 dicembre 1991), ha sollevato, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, quarto comma quinquies, del decreto-legge 27 dicembre

1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1990, n. 37, nella parte in cui non estende al predetto personale la

possibilità di permanere in servizio tra il sessantacinquesimo ed il

settantesimo anno di età, onde raggiungere la massima anzianità

pensionabile;

che, per il giudice rimettente, il beneficio in questione,

previsto per il personale della scuola e poi concesso ai dirigenti

civili dello Stato nonché, con legge 19 febbraio 1991, n. 50, ai

primari ospedalieri, risulterebbe ispirato al fine di concedere ai

dipendenti un'agevolazione intesa a ridurre gli effetti negativi di

una tardiva assunzione nella pubblica Amministrazione, onde si

paleserebbe del tutto irrazionale e discriminatoria l'esclusione di

una categoria - qual è quella cui il ricorrente appartiene -

preposta a compiti di rilievo nell'organizzazione delle cancellerie,

non dissimili da quelli dirigenziali;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione,

richiamandosi alle considerazioni svolte da questa Corte nella

sentenza n. 440 del 1991, nonché - in successiva memoria depositata

nell'imminenza dell'udienza - al contenuto della sentenza n. 490 del

1991;

Considerato che questa Corte - con sentenza n. 490 del 1991 - ha

già dichiarato non fondata la medesima questione, argomentando

essenzialmente dall'inesistenza di un principio generale che

garantisca il pensionamento al settantesimo anno di età, ipotesi

questa da considerare eccezionale rispetto alla generale regola del

collocamento in quiescenza a sessantacinque anni (v. anche sentenza

n. 491 del 1991);

che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati, onde la questione è

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del decreto-legge

27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di

trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad

essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito,

con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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