Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, quarto

comma (recte: quinto comma), della legge 8 novembre 1991, n. 360

(Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5

febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo

e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con

modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71, promosso con

ordinanza emessa il 23 gennaio 1992 dal Pretore di Venezia - Sezione

distaccata di Mestre, nel procedimento penale a carico di Guidotto

Giampietro ed altri, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Venezia, Sezione distaccata di Mestre,

nel procedimento penale a carico di Guidotto Giampietro ed altri, con

ordinanza del 23 gennaio 1992 (R.O. n. 164 del 1992), ha rilevato che

la legge n. 171 del 1973, al fine di salvaguardare l'equilibrio

ecologico di Venezia e della laguna, punisce (art. 9) coloro che

senza autorizzazione effettuano scarichi nelle fognature, nelle acque

della laguna e nei corsi di acqua che si immettono in essa e che

detta legge trova applicazione per tutti i comuni prossimi alla

laguna, tra cui Noale, il cui presidio ospedaliero è interessato nel

processo penale suddetto; che invece, gli artt. 4, quarto comma

(recte: quinto comma), della legge 8 novembre 1991, n. 360, e 10 del

decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni,

in legge 5 aprile 1990, n. 71, dispongono, per i soli centri storici

di Venezia e Chioggia, che le aziende artigiane ed altri enti, tra

cui gli stabilimenti ospedalieri, si dotino di sistemi di depurazione

ed abbattimento degli scarichi; che, se sprovvisti di autorizzazione,

la chiedano in sanatoria; che, conseguentemente, nelle more

dell'accoglimento della richiesta, i procedimenti penali in corso

sono sospesi e, successivamente, a seguito del rilascio

dell'autorizzazione, i reati si estinguono;

che sussiste, quindi, una ingiustificata discriminazione tra

soggetti che si trovano in situazione identica, onde la

illegittimità costituzionale delle suddette norme (combinato

disposto dell'art. 4, quarto comma - recte: quinto comma - della

legge n. 360 del 1990, e 10 del decreto-legge n. 16 del 1990,

convertito in legge n. 71 del 1990);

che nel giudizio è intervenuta, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello

Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza

della questione;

Considerato che il diverso trattamento denunciato dal giudice a

quo trova una ragionevole giustificazione nella diversità

dell'insediamento territoriale dei soggetti messi a raffronto nonché

nelle differenti condizioni socio-economiche in cui essi operano e

nelle concrete difficoltà che dovrebbero superare gli stabilimenti

ubicati nei centri storici di Venezia e Chioggia;

che, comunque, la disciplina degli scarichi rientra nella

discrezionalità del legislatore, il cui operato si sottrae al

sindacato di legittimità costituzionale se non sia, come non è

nella specie, del tutto arbitrario;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4,

quinto comma, della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti

per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n.

16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la

prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con

modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia -

Sezione distaccata di Mestre, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari