Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo

comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al

Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale

direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna,

elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con

ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal Tribunale Amministrativo

Regionale della Calabria sul ricorso proposto da Marroccella Gennaro

contro il Provveditorato agli Studi di Catanzaro, iscritta al n. 331

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,

sul ricorso presentato da Marroccella Gennaro nei confronti del

Provveditorato agli Studi di Catanzaro per l'impugnazione del

provvedimento del suo collocamento a riposo, con ordinanza del 7

luglio 1988, pervenuta alla Corte il 16 giugno 1989 (R.O. n. 331 del

1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella

parte in cui non consente al lavoratore dipendente che, nell'ambito

della scuola pubblica, pur avendo raggiunto il limite di età per

essere collocato a riposo, non abbia maturato il diritto al

trattamento pensionistico minimo, di essere trattenuto in servizio, a

domanda, per il tempo necessario al conseguimento di tale trattamento

e, comunque, non oltre i settanta anni di età;

che, a parere del remittente, sarebbero violati l'art. 38,

secondo comma, della Costituzione rimanendo il lavoratore, che pure

ha versato dei contributi assicurativi, privato del trattamento

previdenziale della pensione, e l'art. 3 della Costituzione per la

disparità di trattamento che si verifica con altre categorie di

dipendenti pubblici (impiegati delle regioni) per i quali è

consentito il mantenimento in servizio fino al conseguimento della

pensione:

a) legge Regione Calabria riapprovata il 31 luglio 1986,

"Integrazione dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n.

9"; b) legge Regione Campania riapprovata il 9 dicembre 1986

"Integrazione legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e successive

modificazioni e integrazioni concernente: prima normativa sullo stato

giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della

Regione Campania";

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, sia

nell'atto di costituzione che nella memoria, ha concluso per la

infondatezza della questione;

Considerato che la disposizione censurata, nel riordinare il

regime pensionistico del personale della scuola, ha fissato per tutti

i dipendenti l'età pensionabile nel sessantacinquesimo anno

consentendo eccezionalmente a coloro che erano stati assunti

anteriormente al 1° ottobre 1974 di continuare a prestare servizio

fino al conseguimento del massimo della pensione e comunque non oltre

il settantesimo anno di età, che anche secondo la legge precedente

era l'età pensionabile massima;

che il ricorrente è stato assunto in servizio dopo il 1°

ottobre 1974;

che, in tale situazione, non sussiste la violazione dell'art.

38, secondo comma, della Costituzione in quanto il legislatore può

fissare i requisiti, i termini e i modi del conseguimento dei

trattamenti previdenziali (ordinanza n. 710 del 1988);

che non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione

perché le invocate norme regionali, siccome pongono delle eccezioni

a favore dei dipendenti delle regioni, non possono essere assunte

come tertium comparationis, valendo il principio più volte affermato

da questa Corte (sentenza n. 461 del 1989) secondo cui una norma

derogatoria non può essere assunta a parametro di legittimità della

regola generale dettata in una determinata materia;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973,

n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato

giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente

della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello

Stato), in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della

Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale della

Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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