Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge

10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e

l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina,

dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), promosso con ordinanza

emessa il 16 marzo 1988 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso

proposto da Zucca Guido contro il Ministero della Difesa, iscritta al

n. 473 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno

1988.

Visto l'atto di costituzione di Zucca Guido, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio diretto all'annullamento

della valutazione di inidoneità di un brigadiere dell'Arma dei

Carabinieri all'avanzamento "a scelta" al grado di maresciallo

ordinario, il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con

ordinanza emessa il 16 marzo 1988, ha sollevato d'ufficio questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 12 novembre

1955, n. 1137 (recte: dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n.

212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della

Guardia di finanza), in riferimento agli artt. 3, 52, 97 e 113 della

Costituzione;

che il giudice rimettente rileva che ai sensi dell'art. 34 della

legge 10 maggio 1983, n. 212, che reca norme sul reclutamento, gli

organici e l'avanzamento dei sottufficiali delle diverse armi, le

Commissioni di avanzamento, prima ancora di assegnare ai militari da

sottoporre a scrutinio per l'avanzamento "a scelta" il punteggio

previsto dall'art. 35 della stessa legge, devono dichiarare se il

sottufficiale sia da considerarsi o meno idoneo all'avanzamento e che

solo in caso positivo è possibile l'inserimento del dipendente nel

quadro di avanzamento per l'anno di riferimento e quindi, nel limite

dei posti assegnabili, la sua promozione;

che la rilevanza della questione viene individuata con la

considerazione che, essendo stato il dipendente già dichiarato

inidoneo per ben due volte e impedendo il sistema normativo una nuova

valutazione, la eventuale dichiarazione di incostituzionalità della

norma denunciata (art. 34) consentirebbe al soggetto di accedere

direttamente allo scrutinio di cui all'art. 35, con conseguente

soddisfazione dell'interesse fatto valere in giudizio;

che, nel merito, ad avviso del giudice rimettente, la norma

impugnata appare collidere innanzitutto con l'art. 113 della

Costituzione, in quanto, nella fase di "pre-scrutinio sulla

idoneità" del sottufficiale, sarebbe del tutto carente la

prefissazione di criteri di valutazione atti a delimitare la

discrezionalità della Commissione di avanzamento, la quale si

configurerebbe, in questa fase, ancora più lata di quella attribuita

al medesimo organo nella ulteriore fase di attribuzione dei punteggi,

disciplinata dall'art. 35 della medesima legge;

che tale amplissima discrezionalità, in base alla quale

l'attività delle Commissioni si sostanzia in una semplice votazione

non preceduta da alcuna discussione o valutazione collegiale, né da

alcun esame del libretto personale o del curriculum del candidato, e

non suffragata dall'obbligo di motivazione, impedirebbe l'esercizio

della tutela giurisdizionale, non consentendo al giudice di

verificare la corrispondenza dell'azione amministrativa con le norme

regolatrici;

che un ulteriore profilo di incostituzionalità della norma

denunciata, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, viene

ravvisato proprio per l'assenza di qualsiasi criterio di massima da

osservare nell'espressione del giudizio di idoneità, sì che

l'attività della Commissione parrebbe disattendere le esigenze di

imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione,

rendendo possibili immotivate esclusioni di soggetti dallo scrutinio;

che, ancora, l'art. 34 si porrebbe in contrasto con l'art. 52

della Costituzione, poiché le particolari esigenze delle forze

armate e le limitazioni ai diritti e alle libertà costituzionali dei

soggetti ad esse appartenenti, pur ammesse nell'invocato parametro di

riferimento ma solo se finalizzate al perseguimento dell'interesse

della difesa della Patria, non possono giungere fino ad incidere

sulla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive, intesa quale

cardine irrinunciabile di un ordinamento democratico;

che, infine, la norma denunciata, assoggettando i militari a

procedure di promozione diverse e meno garantiste di quelle offerte

dagli artt. 62 e seguenti del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, a tutti

gli impiegati dello Stato, violerebbe altresì l'art. 3 della

Costituzione, in quanto, pur nella diversità dei criteri per la

scelta del personale, non può dubitarsi che sussista il medesimo

motivo di interesse pubblico ad operare una esatta valutazione per

individuare i soggetti più idonei alla promozione o all'avanzamento;

che si è costituito l'originario ricorrente del giudizio a quo,

associandosi alle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

rilevando in primo luogo che l'oggetto del giudizio a quo - che ha

dato occasione all'ordinanza di rimessione - era lo scrutinio di

avanzamento "a scelta" e non "ad anzianità", effettuato pertanto ai

sensi dell'art. 35 della legge n. 212 del 1983 e non invece ai sensi

della norma impugnata (art. 34), donde la inammissibilità della

questione proposta;

che nel merito la difesa dello Stato ha comunque sostenuto la

infondatezza della questione, negando che la norma denunciata

consenta l'ipotizzato arbitrio delle Commissioni di avanzamento nelle

valutazioni che le stesse sono chiamate ad effettuare, poiché, ai

sensi dell'art. 33 della stessa legge, qualsiasi scrutinio di

avanzamento, sia ad anzianità che a scelta, viene dalle Commissioni

svolto "sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione

personale di ciascun sottufficiale", potendo altresì i suddetti

organi, a chiarimento delle risultanze evidenziate dalla

documentazione di cui sopra, interpellare "qualunque superiore in

grado, ancora in servizio, che abbia avuto alle dipendenze il

sottufficiale";

che, risultando così predeterminati dal legislatore quei

parametri di riferimento obiettivo idonei a sorreggere i giudizi

delle Commissioni, non si ravvisa la possibilità di valutazioni

arbitrarie e la conseguente violazione dei parametri costituzionali

invocati, peraltro già esclusa dalla Corte costituzionale nella

sentenza n. 409 del 1988.

Considerato che, nonostante la diversa indicazione riportata nel

dispositivo dell'ordinanza di rimessione, dal contenuto della stessa

è possibile ricavare che il giudice a quo ha inteso sottoporre

all'esame della Corte l'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212,

recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della

Guardia di finanza e non invece l'art. 26 della legge 12 novembre

1955, n. 1137, erroneamente richiamata perché disciplinante

l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate;

che, peraltro, quanto alla rilevanza delle questioni proposte,

va precisato che l'oggetto del giudizio a quo era costituito

dall'annullamento della valutazione di inidoneità del sottufficiale

all'avanzamento "a scelta" nel grado superiore disciplinato dall'art.

35 della legge n. 212 del 1983, mentre, viceversa, l'art. 34

impugnato regola le modalità per l'avanzamento dei sottufficali "ad

anzianità", nei gradi in cui tale sistema è espressamente previsto;

che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di

rimessione, l'eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma

denunciata non recherebbe alcun vantaggio al ricorrente, diverse

essendo le fonti regolatrici dei due sistemi di avanzamento dei

sottufficiali;

che, infatti, il giudice a quo non è chiamato, ai fini della

decisione della controversia sottoposta alla sua cognizione, a fare

applicazione della norma denunciata (art. 34), bensì di altra norma

non espressamente impugnata, ma soltanto richiamata nella ordinanza

di rimessione con mero riferimento alla ipotizzata prosecuzione della

procedura di avanzamento;

che, pertanto, deve essere accolta la eccezione sollevata dalla

difesa dello Stato nell'atto di intervento circa la inammissibilità

delle questioni proposte per difetto di rilevanza in ordine al

giudizio principale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983,

n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della

Guardia di finanza), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 52, 97 e

113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del

Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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