Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/06/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5

agosto 1991, n. 249 (Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza

per i consulenti del lavoro) promosso con ordinanza emessa il 27

ottobre 1995 dal pretore di Messina nel procedimento civile vertente

tra Angelo Scaramozzino e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza

per i consulenti del lavoro iscritta al n. 202 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,

prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione di Angelo Scaramozzino nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto:

che nel corso di un giudizio proposto da Angelo Scaramozzino nei

confronti dell'ENPACL (Ente nazionale di previdenza e assistenza per

i consulenti del lavoro) per ottenere la pensione di inabilità, il

pretore di Messina ha sollevato, con ordinanza del 27 ottobre 1995,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5

agosto 1991, n. 249, nella parte in cui dispone che "il rapporto

assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico

diretto a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo

alla maturazione di pensione di inabilità o di invalidità";

che, a giudizio del rimettente, tale norma si pone in contrasto

con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, sia perché introduce una

ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di tutti

coloro che, beneficiando di altre forme di previdenza, non soffrono

una simile incompatibilità, sia perché lede il diritto dei

lavoratori in questione ad una adeguata tutela previdenziale;

che, avendo il ricorrente maturato i requisiti assicurativi per

godere della pensione di inabilità, la norma impugnata appare

sorretta esclusivamente da esigenze economiche, che, tuttavia, non

possono spingersi sino al punto da sopprimere del tutto il diritto di

beneficiare di adeguate prestazioni assistenziali da assicurare a chi

versa in stato di totale incapacità ad ogni attività lavorativa;

che, secondo il giudice rimettente, l'incompatibilità colpisce

trattamenti assicurativi, a carico di istituti diversi, aventi natura

giuridica e finalità del tutto differenti, perfino nell'ipotesi

teorica in cui, a seguito del cumulo, non sia raggiunto un importo

pari al minimo garantito, a differenza di quanto prevede la legge n.

1338 del 1962 che esclude il trattamento di pensione di invalidità

INPS solo per coloro che, percependo altra pensione a carico

dell'assicurazione obbligatoria o di altre forme di previdenza

sostitutiva, per l'effetto del cumulo, vengano a percepire un importo

superiore al minimo garantito;

che sotto quest'ultimo aspetto, secondo il giudice a quo, la

norma impugnata introduce anche una ingiustificata disparità di

trattamento nei confronti di tutti coloro che beneficiano di altre

forme di previdenza sostitutiva quali, ad esempio, quelle a carico

della Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali;

che nel giudizio davanti a questa Corte costituzionale le parti

non si sono costituite, mentre sono state depositate note difensive -

fuori termine - da parte di Angelo Scaramozzino;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, la

manifesta infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza del pretore di Messina appare per più

versi carente difettando in essa l'indicazione precisa di circostanze

di fatto, da cui si possa desumere la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale sollevata;

che, in particolare, l'ordinanza non precisa se al momento della

domanda di pensione di invalidità il ricorrente avesse o meno

raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia, non potendo

avere, nel primo caso, l'incapacità lavorativa, anche totale, alcun

rilievo ai fini di una autonoma prestazione previdenziale;

che, inoltre, l'ordinanza non precisa se il ricorrente,

percependo altra pensione a carico di diversa gestione assicurativa,

fruisse di un trattamento inferiore al minimo garantito, sicché

l'incompatibilità posta dalla norma impugnata si tradurrebbe in una

lesione della garanzia minima assicurata dall'art. 38, secondo comma,

della Costituzione;

che, infine, non vengono forniti dall'ordinanza elementi che

escludano la possibilità di una ricongiunzione presso l'INPS dei

periodi contributivi afferenti all'attività libero-professionale in

costanza dell'iscrizione del ricorrente alla Cassa professionale di

appartenenza;

che, pertanto, sotto più profili la questione va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5 agosto 1991, n.

249 (Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti

del lavoro) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dal pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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