Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1969 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel CODGIUD di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 2, della

legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per

l'energia elettrica (E.N.E.L.), e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio

1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere

alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L., promosso con

ordinanza emessa l'11 novembre 1968 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra la società Azienda cooperativa

elettrica Giavenese e l'E.N.E.L., iscritta al n. 242 del Registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 172 del 9 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice

relatore Angelo De Marco;

Ritenuto che con l'ordinanza sopra citata il tribunale di Roma,

richiamando altra analoga ordinanza 14 aprile-23 maggio 1967;

pronunziata in causa Soc. Casauria contro E.N.E.L., ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

42, terzo comma, 43 e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt.

5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 2 del D.P.R.

25 febbraio 1963, n. 138;

che si è costituito in CODGIUD l'E.N.E.L. il di cui patrocinio,

con memoria depositata il 30 aprile 1969, ha concluso che la questione

venga dichiarata infondata;

Considerato che la stessa questione, sollevata con l'ordinanza del

tribunale di Roma 14 aprile-23 maggio 1967, emessa in causa Soc.

Casauria contro E.N.E.L. e citata nell'ordinanza di rinvio, e stata

dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 115 del 1969;

che non sono dedotti, né sussistono nuovi motivi che possono

indurre a discostarsi dalla predetta decisione, nonostante che con

l'ordinanza 11 novembre 1968, con la quale è stato promosso il

presente CODGIUD, la illegittimità della denunziata normativa è

stata prospettata anche in riferimento all'art. 43 della Costituzione;

che, infatti, il riferimento all'art. 43 è motivato con le stesse

considerazioni dedotte a sostegno del riferimento all'art. 42, comma

terzo, ossia con l'assunto, con la citata sentenza dimostrato

infondato, che per le società con azioni non quotate in borsa, ma con

obbligo di bilancio, l'indennizzo liquidabile in base alla contestata

normativa non è mai remunerativo e, qualche volta, è addirittura

irrisorio;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e l'art.

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n.

1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.)

e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme

relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a

trasferimento all'E.N.E.L., sollevata dal tribunale di Roma, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 42,

terzo comma, e 43 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

F.to: GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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