Corte costituzionale

Ordinanza n. 165/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26

giugno 1986 dal Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di

Morea Pietro ed altro, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1986

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima

serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe, nel corso di un

giudizio per interesse privato in atti d'ufficio a

carico di un magistrato di sorveglianza, è stata sollevata questione

di legittimità costituzionale in riferimento agli

artt. 3, 97 e 101 Cost., dell'art. 41- bis c.p.p., nella parte in cui

- come è stato statuito dalla Corte di Cassazione in sede di

conflitto di competenza sollevato nello stesso giudizio (I Sez. pen.,

5 marzo 1984, n. 482) - non prevede lo spostamento della competenza

per territorio anche in caso di procedimenti penali per reati

commessi da magistrati di sorveglianza o in loro danno, che prestano

servizio in un ufficio operante presso il Tribunale competente a

conoscere di tali reati;

che, secondo il giudice a quo, la stessa ratio in base alla

quale l'art. 41- bis c.p.p. ha disposto lo spostamento di competenza

territoriale nel caso che indiziato, imputato o offeso del reato sia

un magistrato del Tribunale competente per il giudizio, imporrebbe

analogo spostamento ove in tale posizione sia un magistrato

dell'ufficio di sorveglianza di quel tribunale, risultandone

altrimenti violati gli artt. 3, 97 e 101 Cost.;

Considerato che questa Corte, con sentenza 30 luglio 1984, n. 232,

ha ritenuto che le situazioni nelle quali può sorgere il dubbio che,

a causa di rapporti interpersonali di vario genere, potrebbe

verificarsi una turbativa della serenità e imparzialità dei giudici

sono molteplici, ma rientra nell'esclusiva competenza del legislatore

statuire se ed in quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito

dell'organizzazione giudiziaria, tra organi e singoli, debbano

influire sulla determinazione della competenza e quali siano le

soluzioni più idonee a garantire l'indipendenza nel giudizio e il

prestigio della magistratura;

che, in conseguenza di ciò, con tale sentenza questa Corte ha

dichiarato inammissibile altra questione, riguardante la mancata

previsione dello spostamento di competenza per i reati commessi da

Pretori o Vice Pretori o in loro danno, sotto il profilo che le si

chiedeva una sentenza additiva implicante scelte riservate alla

discrezionalità del legislatore;

che la questione in esame si presenta del tutto analoga,

chiedendosi parimenti una sentenza additiva implicante scelte

riservate alla discrezionalità legislativa, cosicché essa è

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41- bis c.p.p., introdotto con

la

l. 22 dicembre 1980, n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla

competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di

rimessione"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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