Corte costituzionale

Ordinanza n. 165/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1971 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3r.d. 2313/1936
  • art. 118r.d. 3269/1923
  • art. 106r.d. 3269/1923
  • art. 3r.d. 3269/1923

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 13

gennaio 1936, n, 2313 (modificativo dell'art. 118 del r.d. 30 dicembre

1923, n. 3269); dell'art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge

di registro); degli artt. 28 e 30, comma primo, lettera d, del d.l. 9

gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762), e

degli artt. 28 e 32, comma secondo, del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492,

promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1970 dal tribunale di

Milano, nel procedimento civile vertente tra Aloisio Saverio e la

Società ing. Fachini, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24

febbraio 1971.

Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice

relatore Michele Fragali.

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta si è proposta questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 13 gennaio 1936, n.

2313, modificativo dell'art. 118 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e

dell'art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; degli artt. 28 e 30,

comma primo, lettera d, del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito

nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e degli artt. 28 e 32, comma

secondo, del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, in riferimento all'art. 3

della Costituzione;

che è intervenuto il solo Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che dalla ordinanza si rileva che il Collegio ha preso

in esame la situazione fiscale dei documenti esibiti nel procedimento

civile tra Aloisio Saverio e la società ing. V. Fachini ed ha

concluso constatando la sussistenza della irregolarità fiscale di essi

e, di conseguenza, la necessità della sospensione del processo;

che, in tal modo, ha definitivamente applicato le norme di cui ha

denunciato la illegittimità;

che, pertanto, la questione proposta è manifestamente

inammissibile per irrilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme

integrative, dichiara la manifesta inammissibilità per irrilevanza

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 13

gennaio 1936, n. 2313 (modificativo dell'art. 118 del r.d. 30 dicembre

1923, n. 3269); dell'art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge

di registro); degli artt. 28 e 30, comma primo, lettera d, del d.l. 9

gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762), e

degli artt. 28 e 32, comma secondo, del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492,

proposta dal tribunale di Milano, con ordinanza 24 settembre 1970, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari