Corte costituzionale

Ordinanza n. 164/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 16

novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in

pubbliche fognature), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre

1994 dal Pretore di Locri, sezione distaccata di Caulonia, nel

procedimento penale a carico di Costantino Franco, iscritta al n. 735

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 nel corso di

un procedimento penale a carico di Costantino Franco, imputato del

reato previsto e punito dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n.

319 per avere effettuato lo scarico sul suolo di rifiuti liquidi del

proprio allevamento di bovini senza aver richiesto la prescritta

autorizzazione, il Pretore di Locri, sezione distaccata di Caulonia,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili

che non recapitano in pubbliche fognature), nell'intero suo testo ed

in particolare dell'art. 7;

che il giudice rimettente ritiene che il decreto-legge n. 629

del 1994 sia, nel suo complesso, in contrasto con l'art. 77 della

Costituzione, mancando i requisiti di necessità e di urgenza, che

costituiscono il presupposto essenziale di tale atto normativo;

che l'art. 7 del decreto-legge stabilisce che i titolari di

scarichi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di

conversione possono presentare domanda di autorizzazione in

sanatoria, al cui rilascio consegue l'estinzione dei reati previsti

dall'art. 21, primo e secondo comma, della legge n. 319 del 1976;

che tale norma è denunciata, in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione del

processo penale in attesa della definizione del procedimento

amministrativo di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, come

avviene invece nella disciplina sul condono edilizio;

Considerato che il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 non è

stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla

sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata

conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, serie

generale, del 16 gennaio 1995);

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da

ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente

vigente a seguito di successive reiterazioni (17 marzo 1995, n. 79)

presenta un contenuto normativo in parte diverso da quello espresso

dal testo denunciato dal giudice rimettente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del decreto-legge 16 novembre 1994, n.

629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche

fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche

fognature), ed in particolare dell'art. 7, sollevata, in riferimento

agli artt. 77, 3 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Locri,

sezione distaccata di Caulonia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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