Corte costituzionale

Ordinanza n. 164/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23

gennaio 1986 dal giudice istruttore del Tribunale di Treviso nel

procedimento penale a carico di Della Libera Renato ed altri,

iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Treviso, nel

corso di un procedimento penale per millantato credito presso un

magistrato di quel Tribunale, con ordinanza 16 ottobre 1984 ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 97 e 101 Cost., dell'art. 41- bis c.p.p., nella parte

in cui non prevede, per i procedimenti in cui un magistrato assume la

qualità di soggetto danneggiato dal reato, uno spostamento di

competenza per territorio analogo a quello previsto per l'ipotesi di

procedimenti in cui un magistrato assuma la qualità di parte offesa

dal reato (e in tal senso si cita Cass. 2 maggio 1984, n. 1022);

che questa Corte, in relazione al giudizio così promosso, ha

emesso, con ordinanza 8 novembre 1985, n. 272, una pronuncia di

manifesta inammissibilità, nel presupposto che la questione

riguardasse la mancata previsione dello spostamento di competenza

nell'ipotesi di reati commessi da Pretori o vice Pretori o in loro

danno;

che con ordinanza 23 gennaio 1986, il giudice istruttore di

Treviso, nel corso dello stesso processo, ha risollevato la medesima

questione, precisando che essa non riguardava l'ipotesi di reati

commessi da Pretori o vice Pretori o in loro danno, bensì quella di

reati in cui un magistrato del tribunale competente per territorio

assuma la qualità di soggetto danneggiato dal reato;

che secondo il giudice a quo, sussistendo riguardo a tale

ipotesi le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore a

stabilire lo spostamento di competenza per il caso di magistrato

offeso dal reato, la mancata previsione, da parte dell'art. 41- bis

c.p.p., di un analogo spostamento di competenza, contrasterebbe con

gli artt. 3, 97 e 101 Cost.;

considerato che questa Corte, con sentenza 30 luglio 1984, n.

232 ha ritenuto che le situazioni nelle quali può sorgere il dubbio

che, a causa di rapporti interpersonali di vario genere, potrebbe

verificarsi una turbativa della serenità e imparzialità dei

giudici, sono molteplici, ma rientra nell'esclusiva competenza del

legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che,

nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, si creano tra organi e

tra singoli debbano influire sulla determinazione della competenza e

quali siano le soluzioni più idonee a garantire l'indipendenza nel

giudizio e il prestigio della magistratura;

che, pertanto, il giudice a quo, con riferimento all'ipotesi in

cui un magistrato del tribunale competente a giudicare per territorio

assuma la veste di soggetto danneggiato dal reato, chiede una

sentenza additiva, la quale implica scelte riservate alla

discrezionalità del legislatore;

che, come è stato già ritenuto con la citata sentenza n. 232

del 1984 riguardo all'esclusione di spostamenti di competenza per i

reati commessi da Pretori o vice Pretori o in loro danno, simili

questioni sono inammissibili e non vi è ragione per discostarsi da

detti giudizi;

visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41- bis c.p.p., introdotto con

la

l. 22 dicembre 1980, n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla

competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di

rimessione"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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