Corte costituzionale

Ordinanza n. 162/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.3, commi 23 e 24

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica) promossi con n. 2 ordinanze depositate il 29 aprile

1998 dal Tribunale di Catania sui reclami proposti da G.A. e da L.R.

contro l'Azienda ospedaliera Garibaldi - S. Luigi - S. Currò -

Ascoli - Tomaselli iscritte ai nn. 424 e 425 del registro ordinanze

1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24

prima serie speciale dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Catania - sezione lavoro, adito in

distinti giudizi di reclamo cautelare da parte di un'ostetrica e di

un infermiere per il mantenimento, oltre il termine prefissato di tre

mesi, della convenzione stipulata ai fini dell'espletamento del

servizio di interruzione della gravidanza con l'azienda ospedaliera

Garibaldi - S. Luigi - S. Currò - Ascoli - Tomaselli, ha sollevato,

con due ordinanze di identico contenuto depositate il 29 aprile 1998,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), in riferimento agli artt. 32, primo comma, e 97

primo comma della Costituzione;

che, secondo il Tribunale di Catania, il termine massimo di tre

mesi della durata dei suddetti rapporti è stato stabilito

direttamente dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, in quanto l'art.

3, al comma 23, pone il divieto per le pubbliche amministrazioni di

"assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di

lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi", e, al comma

24, prevede una serie di deroghe a tale divieto, fra le quali non

potrebbero però farsi rientrare i rapporti convenzionali dedotti in

giudizio;

che, ad avviso dei rimettenti, qualora, come nei casi in esame,

l'espletamento del servizio di interruzione della gravidanza dipenda

integralmente da rapporti convenzionali con addetti esterni,

eventualmente anche di difficile e gravoso reperimento per l'Azienda

ospedaliera, l'obbligo di un loro ricambio trimestrale pone a rischio

la stessa erogazione del servizio, e quindi viola l'art. 32, primo

comma, della Costituzione;

che le norme denunziate, secondo i giudici a quibus si pongono in

contrasto anche con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in

quanto la reiterata sostituzione ogni tre mesi del personale

ausiliario addetto al servizio ne impedirebbe lo svolgimento secondo

le forme ed i modi richiesti dalla sua peculiare natura e, in

particolare, non permetterebbe la necessaria continuità del rapporto

con le pazienti;

che il Tribunale, nel corso dei medesimi giudizi, aveva già

sollevato la stessa questione di costituzionalità e che questa

Corte, con ordinanza n. 439 del 16 dicembre 1997, aveva disposto la

restituzione degli atti affinché i giudici a quibus ne esaminassero

la perdurante rilevanza alla luce della disciplina sopravvenuta

recata dall'art. 1, commi 45 e 46, della legge 23 dicembre 1996, n.

662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

che le ordinanze di rimessione ripropongono la questione di

costituzionalità, sostenendo che tali sopravvenienti disposizioni -

comunque inapplicabili ai rapporti sorti anteriormente alla loro

entrata in vigore, quali quelli in esame - non avrebbero innovato il

quadro normativo di riferimento, in quanto riguardano "esclusivamente

i rapporti di lavoro subordinato", "non anche quelli autonomi, a

struttura convenzionata", e non influirebbero comunque sugli

strumenti a disposizione degli ospedali per l'organizzazione del

servizio di interruzione della gravidanza, apparendo difatti

"verosimile ritenere che in concreto si continuerà a preferire (...)

il ricorso alle prestazioni di personale autonomo";

che il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto

in giudizio, né si sono costituite le parti private.

Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la stessa

questione e, pertanto, va disposta la riunione dei giudizi, perché

siano decisi con un'unica pronuncia;

che il Tribunale di Catania dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre

1993, n. 537, in quanto il divieto previsto per le Aziende

ospedaliere di assumere personale a tempo determinato, nonché di

stipulare rapporti di prestazione d'opera per un tempo superiore a

tre mesi, renderebbe difficoltoso, quando non pregiudicherebbe,

l'espletamento del servizio di interruzione della gravidanza;

che la disciplina recata dalle disposizioni impugnate è stata

innovata anteriormente alle due ordinanze di rimessione, entrambe

depositate in data 29 aprile 1998, e, quindi, prima della

proposizione della presente questione di costituzionalità;

che, infatti, prima di detta data è entrato in vigore il decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), il cui art. 43, comma 4,

ha abrogato espressamente l'art. 3, comma 23, della legge n. 537 del

1993, oggetto, insieme al successivo comma 24, della questione di

costituzionalità, e che detta abrogazione, in ragione della

formulazione delle due disposizioni censurate, rende inapplicabile

anche la norma dello stesso comma 24;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora le

disposizioni censurate siano state abrogate anteriormente alla

proposizione della questione di costituzionalità, il giudice

rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della

perdurante rilevanza della questione (da ultimo, ordinanze n. 52 e n.

53 del 1999);

che il Tribunale di Catania nel caso di specie non ha assolto

siffatto onere, in quanto i provvedimenti di rimessione omettono di

valutare l'incidenza sui giudizi principali dell'abrogazione espressa

delle disposizioni che sottopongono all'esame di costituzionalità, e

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 32, primo

comma, e 97, primo comma della Costituzione, dal Tribunale di Catania

- Sezione lavoro con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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