Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, ottavo

comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della

docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica"); 11- ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 ("Copertura finanziaria dei decreti del

Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali

triennali relativi al personale civile dei Ministeri e

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché

concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare

escluso dalla contrattazione"), convertito, con modificazioni, nella

legge 6 agosto 1981, n. 432; 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6

("Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico

provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato

e per quello collegato, previsto dal D.L. 6 giugno 1981, n. 283,

convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 1981, n. 432"); 1

del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 ("Adeguamento provvisorio

del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi

collegato"), convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre

1982, n. 869, e delle "relative leggi di proroga", promosso con

ordinanza emessa il 10 giugno 1987 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio sul ricorso proposto da Romagnoli Emilio contro

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ed altri, iscritta al

n. 698 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio, promosso da un professore

universitario ordinario di ruolo (pervenuto alla classe finale di

stipendio anteriormente alla entrata in vigore del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382) e diretto all'annullamento di un provvedimento di

recupero di somme indebitamente erogate nonché alla contestuale

applicazione del trattamento economico spettante ai dirigenti

generali dello Stato di livello A, anche nella ipotesi della opzione

del docente per il rapporto di lavoro a tempo definito, il Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 10 giugno 1987

(pervenuta a questa Corte il 5 novembre 1990), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ed in relazione

all'art. 12, lettera o), della legge 21 febbraio 1980 n. 28 (e così,

implicitamente, anche in riferimento all'art. 76 della Costituzione),

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36, ottavo

comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 11- ter del decreto-legge 6

giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6

agosto 1981, n. 432; 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6; 1 del

decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con

modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e delle "relative leggi di proroga" (art. 10 - recte art. 25, comma 10 - del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11

novembre 1983, n. 638; art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n.

3, convertito in legge 22 marzo 1984, n. 29; art. 1 della legge 17

aprile 1984, n. 79, e art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio

1985, n. 2, convertito in legge 8 marzo 1985, n. 72; in parte qua);

che, ad avviso del giudice rimettente, il complesso delle norme

impugnate - essendosi discostato dal principio dell'"equiparazione"

fra le due categorie di impiegati pubblici, affermato da questa Corte

nella sentenza n. 219 del 1975, e non assicurando più ai professori

universitari di ruolo, che avevano già raggiunto il trattamento

economico relativo al parametro 825, in caso di opzione per il tempo

definito, un tetto retributivo corrispondente a quello dei dirigenti

generali dello Stato di livello A - determinerebbe la violazione sia

del principio della identica potenzialità di sviluppo di carriera e

del medesimo tetto retributivo, sia dell'obbligo per il legislatore

delegato di mantenere detta equiparazione "senza discriminazione tra

professori a tempo pieno e professori a tempo definito";

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

né si è costituita la parte privata;

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale

vengono sollevate sotto il profilo che le norme denunciate non

assicurerebbero il mantenimento della equiparazione retributiva (ai

dirigenti generali di livello A dello Stato) per quei professori che

già l'avessero conseguita al momento della entrata in vigore della

nuova disciplina, ma che, avendo optato per il regime del tempo

definito, si erano visti attribuire un diverso trattamento economico,

essendosi trasformata la differenza della misura dello stipendio in

assegno ad personam riassorbibile per effetto dell'ottavo comma

dell'art. 36 del d.P.R. n. 382 del 1980, nonché delle successive

norme che della prima hanno costituito il naturale sviluppo nel

tempo;

che la medesima questione, proposta in riferimento al solo art.

76 della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata (sent. n.

1019 del 1988);

che le stesse argomentazioni svolte da questa Corte nella citata

sentenza consentono di dichiarare la manifesta infondatezza delle

questioni ora sollevate in riferimento agli altri parametri

costituzionali invocati;

che, difatti, come è già stato ricordato, la legge delega n.

28 del 1980 aveva espressamente previsto che la disciplina di

attuazione, ai fini della conservazione del diritto alla

equiparazione, dovesse tener conto della differenziazione determinata

dalla diversità del regime di impegno di servizio prescelto (a tempo

pieno o a tempo definito);

che è, quindi, proprio la diversità del rapporto di servizio

che giustifica il differente trattamento economico, senza che ciò

configuri alcuna violazione né del principio di eguaglianza, né del

principio dell'equa retribuzione, rapportandosi questa appunto

all'impegno lavorativo prestato, né, per le stesse ragioni, del

principio del buon andamento;

che, peraltro, come già osservato dalla Corte nella richiamata

sentenza, l'interpretazione della norma (art. 36, ottavo comma, del

d.P.R. n. 382 del 1980) "conforme alla ratio cui essa si ispira e che

è quella di diversificare le modalità di equiparazione in senso

più favorevole per coloro che scelgano il tempo pieno", impone che

"colui, il quale.. .. .. già godeva del trattamento economico

corrispondente alla classe finale di stipendio, scelga dopo un

periodo di impegno a tempo definito.. .. .., il regime del tempo

pieno, acquista (o riacquista) il diritto all'equiparazione

completa.. .. .. alla pari di tutti gli altri docenti che prestino

servizio in tale regime";

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 36, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382; 11-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,

convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; 1

della legge 22 gennaio 1982, n. 6; 1 del decreto-legge 27 settembre

1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre

1982, n. 869, e delle "relative leggi di proroga", sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e in relazione

all'art. 12, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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