Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1963 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa

il 25 marzo 1963 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile

vertente tra Fanti Fulgida e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 128 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 13 luglio 1963.

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, con l'ordinanza predetta, è stata proposta

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, del

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 13 del R.D.L. 14

aprile 1939, n. 636, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed

all'art. 37 della stessa legare ed in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione;

che questa Corte, con la sentenza n. 123 del 9 luglio 1963, ha già

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale come

innanzi proposta;

che, con l'ordinanza sopra menzionata, la questione è prospettata

sotto il medesimo profilo e non viene addotto alcun nuovo motivo che

induca la Corte a modificare la propria decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n.

818, proposta dal Tribunale di Ferrara con ordinanza 25 marzo 1963 in

relazione all'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, sub art. 2

della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed all'art. 37 della stessa legge ed

in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1963:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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