Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1991

Altra decisione · depositata il 18/04/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10legge 140/1985
  • art. 7legge 317/1987

usata come parametro

citata

  • art. 5legge 140/1985
  • art. 10legge 317/1987
  • art. 1legge 409/1990

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

14 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti

pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con

ordinanza emessa il 2 novembre 1990 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Ottazzi Renato e E.N.P.A.L.S.,

iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui l'attore, pensionato

E.N.P.A.L.S., lamentava il mancato riconoscimento ai propri iscritti,

da parte dell'Ente in questione, degli aumenti di cui all'art. 5

della legge 14 aprile 1985, n. 140, il Pretore di Torino, con

ordinanza emessa il 2 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 della citata legge n. 140 del 1985, nella

parte in cui prevede che le pensioni a carico delle forme di

previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale vengono

"rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati

provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle

specifiche normative delle singole gestioni";

che il giudice a quo espone di aver accolto in precedenza

analoghe domande, direttamente applicando l'art. 5, che assicura

immediati miglioramenti delle pensioni superiori al minimo a carico

dell'A.G.O. ed escludendo viceversa che l'E.N.P.A.L.S. rientrasse

nella previsione di cui all'art. 10;

che tale ricostruzione era stata disattesa in sede di gravame

dal Tribunale di Torino, il quale, nel ritenere operante nella specie

il citato art. 10, aveva peraltro dubitato - con ordinanza del 18

luglio 1990 - della legittimità costituzionale degli artt. 7 e

seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con

modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre sotto il

profilo dell'esclusione dei pensionati E.N.P.A.L.S. dagli aumenti

suddetti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per la declaratoria d'infondatezza della questione, richiamandosi

alle considerazioni svolte nell'analogo giudizio promosso dal

Tribunale di Torino;

Considerato che con legge 27 febbraio 1991, n. 59 è stato

convertito, con modificazioni, il decreto-legge 22 dicembre 1990, n.

409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei

trattamenti di pensione dei settori privato e pubblico;

che, in particolare, l'art. 1 del citato provvedimento estende

anche alle pensioni gestite dall'E.N.P.A.L.S. i miglioramenti

previsti in favore dei trattamenti a carico del regime generale;

che è pertanto necessario un riesame della rilevanza della

questione da parte del giudice a quo alla stregua della sopravvenuta

normativa;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari