Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7

luglio 1980 n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per

l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno

1980) e dell'art. 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297

(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia

pensionistica), promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 19

giugno, il 29 maggio, l'8 luglio, il 10 aprile ed il 10 luglio 1985

dal Pretore di Roma, il 18 giugno 1985 dal Pretore di Terni, il 25

settembre, il 27 dicembre e il 5 giugno 1985 dal Pretore di Roma, il

10 febbraio 1986 dal Pretore di Aosta, il 20 maggio 1986 dal

Tribunale di Catania, il 9 aprile 1986 dal Pretore di Roma, il 18

marzo 1986 dal Pretore di Trani (n. 2 ordd.), il 10 luglio 1986 dal

Pretore di Firenze, iscritte ai nn. 609, 610, 754, 755, 773, 789 e

854 del registro ordinanze 1985 e ai

nn. 196, 210, 275, 576, 599, 604, 605 e 691 del registro ordinanze

1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9,

13, 15, 20, 23, 28, 32, 51 e 57, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanze in data 19 giugno

1985, 29 maggio 1985, 8 luglio 1985, 10 aprile 1985, 10 luglio 1985,

25 settembre 1985, 27 dicembre 1985, 5 giugno 1985, 9 aprile 1986

(iscritte rispettivamente ai

nn. 609, 610, 754, 755, 773, 854 r.o. 1985; 196, 210, 599 r. o.

1986); il Pretore di Terni, con ordinanza in data 18 giugno 1985

(iscritta al n. 789 r.o.1985); il Tribunale di Catania, con ordinanza

in data 20 maggio 1986 (iscritta al n. 576 r.o. 1986); il Pretore di

Trani, con due ordinanze, entrambe in data 18 marzo 1986 (iscritte ai

nn. 604 e 605 r.o. 1986); il Pretore di Firenze, con ordinanza in

data 10 luglio 1986 (iscritta al n. 691 r.o. 1986), hanno sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3

della legge 7 luglio 1980, n. 299. Le ordinanze nn. 755 r.o. 1985 e

210, 599, 604 e 605 r.o. 1986, fanno riferimento all'art. 38 Cost.;

l'ordinanza n. 691 r.o. 1986, agli artt. 3 e 38 Cost.; le ordinanze

nn. 609, 610, 754, 773, 789, 854 r.o. 1985 e 196, 576 r.o. 1986, agli

artt. 3, 36 e 38 Cost.;

che il Pretore di Aosta, con ordinanza in data 10 febbraio 1986

(iscritta al n. 275 r.o. 1986) ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale, oltre che dell'art. 3 della legge 7

luglio 1980, n. 299, anche dell'art. 4, sesto comma, della legge 29

maggio 1982, n. 297, in riferimento all'art. 3 Cost.;

che nelle menzionate ordinanze di rimessione dei Pretori di

Roma, di Terni, di Trani e di Firenze e del Tribunale di Catania si

lamenta che l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 tuttora non

consentirebbe, in violazione degli

indicati parametri costituzionali, il calcolo, al fine della

determinazione dell'indennità premio di servizio corrisposta ai

lavoratori iscritti all'INADEL, degli incrementi dell'indennità

integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977;

tanto, sulla base del presupposto interpretativo in forza del quale,

contenendo la norma impugnata un rinvio non già formale ma materiale

all'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91 (che precludeva appunto

il calcolo di quegli incrementi), nessun utile effetto sulla

situazione normativa sopradescritta sarebbe stato esplicato dalla

abrogazione del menzionato art. 1 della legge n. 91 del 1977 ad opera

dell'art. 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297;

che il solo Pretore di Aosta ritiene che il congelamento del

calcolo dei summenzionati incrementi sia imposto non tanto dalla

natura del rinvio operato dall'art. 3 della legge n. 299 del 1980,

quanto dalla previsione di cui all'art. 4, sesto comma, della legge

n. 297 del 1982, a tenore del quale "resta.... ferma la disciplina

legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti

pubblici";

che in tutti i giudizi, ad eccezione di quello promosso con

ordinanza del 9 aprile 1986 del Pretore di Roma, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di

infondatezza delle relative questioni;

Considerato che le questioni proposte sono identiche o analoghe,

talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

congiuntamente;

che con sentenza in data 18 novembre 1986, n. 236, questa Corte

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 38 Cost., osservando che il rinvio operato dal

menzionato art. 3 all'art. 1 della legge n. 91 del 1977,

correttamente inteso anche alla luce della intenzione del

legislatore, era da ritenersi non già materiale, ma formale, sì che

la abrogazione del detto art. 1 della legge del 1977 - disposta

dall'art. 4, nono comma, della legge n. 297 del 1982 - ha esplicato

effetti anche nei confronti della disciplina dell'indennità premio

di servizio dei lavoratori iscritti all'INADEL, consentendo il

calcolo, al fine della determinazione della menzionata indennità,

anche degli incrementi della indennità integrativa speciale maturati

successivamente al 31 gennaio 1977;

che nella medesima decisione la Corte ha altresì osservato, a

proposito dell'art. 4, sesto comma, della l. n. 297 del 1982, che la

previsione, in esso contenuta (per la quale "resta.... ferma la

disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei

dipendenti pubblici") non ostacolava, per la parte relativa al

computo dei sopra menzionati incrementi della indennità integrativa

speciale, la piena applicabilità, all'indennità premio di servizio

erogata dall'INADEL, della riforma introdotta con la legge n. 297 del

1982, in quanto "tale disposizione, invero, se impedisce l'integrale

omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti

pubblici e di quelli privati, non può tuttavia impedire che gli

effetti della riforma del 1982 si estendano anche ai dipendenti

pubblici qualora un collegamento con la normativa riguardante i

dipendenti privati sia già stato in precedenza voluto e disposto dal

legislatore: ed è quanto precisamente accade, limitatamente al

profilo indicato, nel caso di specie";

che le odierne ordinanze non adducono argomenti ulteriori o

diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza delle questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980,

n. 299 e dell'art. 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982, n.

297, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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