Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1963 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo

comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, in riferimento all'art. 25

della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:

1) 20 maggio 1963 del Tribunale di Bari nel procedimento penale a

carico di Bitetto Erminia ed altri, iscritta al n. 147 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 201 del 27 luglio 1963;

2) 15 maggio 1963 del Tribunale di Bari nel procedimento penale a

carico di Boccuzzi Francesco ed altri, iscritta al n. 148 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 201 del 27 luglio 1963;

3) 18 giugno 1963 del Tribunale di Enna nel procedimento penale a

carico di Velardita Mario ed altri, iscritta al n. 151 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 231 del 31 agosto 1963;

4) 11 maggio 1963 del Giudice istruttore del Tribunale di Trapani

nel procedimento penale a carico di Stella Giampiero ed altri, iscritta

al n. 160 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963;

5) 4 luglio 1963 del Tribunale di Bassano del Grappa nel

procedimento penale a carico di Vivian Franco ed altro, iscritta al n.

165 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963;

6) 31 ottobre 1962 del Pretore di Prizzi nel procedimento penale a

carico di Raneri Cosimo ed altri, iscritta al n. 166 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 231 del 31 agosto 1963.

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione

del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, con tutte le ordinanze suddette, è stata o

esplicitamente o sostanzialmente proposta, in riferimento all'art. 25

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello art.

9, comma secondo, del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, il quale concede al

Procuratore generale della Corte di appello la facoltà di disporre che

a carico di imputati minorenni si proceda separatamente dai coimputati

maggiorenni;

che infatti nell'ordinanza n. 160, pur non essendosi esplicitamente

indicata la norma di cui si eccepisce la illegittimità, la sua

identificazione nella seconda parte del secondo comma dell'art. 9

predetto può esattamente desumersi dal contesto là dove è scritto:

"la norma che dà al Procuratore generale presso la Corte di appello la

facoltà di deliberare, con suo provvedimento insindacabile (nel caso

di procedimenti a carico di minori coimputati con maggiorenni), che si

proceda separatamente, è incostituzionale perché in contrasto con

l'art. 25 della Costituzione";

che questa Corte, con la sentenza n. 130 del 13 luglio 1963, ha

già dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 9 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui, fino

a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, si dà

facoltà al Procuratore generale della Corte di appello di deliberare,

con suo provvedimento insindacabile, che nei casi in cui sono

coimputati maggiori e minori dei diciotto anni si proceda separatamente

a carico dei primi;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha

cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione), e non può

avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

sentenza (art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata come in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1963:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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