Corte costituzionale

Ordinanza n. 16/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Ernesto Battaglini

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, prima

parte, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza 21

gennaio 1957 del Pretore di Nola, emessa nel procedimento penale a

carico di Salvi Michele, Peluso Vincenzo, Calvanese Francesco, Ferrara

Luigi e Montanino Biagio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 114 del 4 maggio 1957 ed iscritta al n. 46 del Registro

ordinanze 1957.

Premesso che, dinanzi alla Pretura di Nola (Sez. distaccata di

Palma Campania), nella udienza del 21 gennaio 1957 nel corso del

giudizio di opposizione a decreto penale emesso a carico di Salvi

Michele, Peluso Vincenzo, Calvanese Francesco, Ferrara Luigi e

Montanino Biagio, imputati, il 1, 2, 3 di contravvenzione all'art. 57

T.U.L.P.S.; il 2, 3, 4, 5 di contravvenzione all'art. 703 Cod. pen.,

il Pretore, su incidente sollevato dal P. M., riteneva non

manifestamente infondata, nei riguardi dell'imputato Ferrara Luigi, non

comparso, la questione relativa alla legittimità costituzionale

dell'art. 510 Cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 e 27 della

Costituzione; e in conseguenza ordinava la sospensione del giudizio nei

confronti di tutti gli imputati e disponeva la trasmissione degli atti

a questa Corte; che, procedutosi alle notifiche prescritte dall'art. 23

legge 11 marzo 1953, n. 87, non vi è stata alcuna costituzione in

giudizio;

Considerato che il Pretore, nella motivazione della sua ordinanza,

si è riportato ai motivi già presi in esame e confutati nella

sentenza di questa Corte dell'8 marzo 1957, n. 46, con la quale fu

dichiarata, sia nei riguardi dell'art. 24, sia nei riguardi dell'art.

27 della Costituzione, infondata la questione relativa alla

legittimità costituzionale dell'art. 510 Cod. proc. pen.;

che, d'altra parte, quando fu emanata l'ordinanza del Pretore, non

era stata ancora pubblicata la menzionata decisione di questa Corte, la

quale va confermata nei principi allora stabiliti, cosicché risulta

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

proposta dal Pretore di Nola nella surricordata ordinanza;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 510 Cod. proc. pen., proposta con ordinanza

del 21 gennaio 1957 del Pretore di Nola (Sez. di Palma Campania) in

riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione e ordina che gli atti

siano restituiti al Pretore di Nola.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 25 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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